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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38305/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. In primo grado il tribunale aveva, da un lato, accolto parzialmente la domanda del correntista, condannando la controparte al risarcimento del danno derivante da una segnalazione alla Centrale rischi; dall'altro lato aveva accolto la domanda riconvenzionale della banca, condannando il correntista al pagamento del saldo del conto. In appello, su impugnazione della banca, la corte territoriale aveva riformato la decisione sul punto della capitalizzazione degli interessi debitori, ritenendo legittima l'anatocizzazione in base alla clausola contrattuale conforme all'art. 120 t.u.b. e alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Il correntista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1218 e 1283 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell'art. 120 t.u.b. e della delibera CICR, sostenendo che la clausola di reciprocità sulla capitalizzazione trimestrale non fosse effettiva, perché l'interesse creditore sarebbe stato solo simbolico e dunque inesistente; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e violazione degli artt. 1218, 1815 e 2697 c.c., art. 644 c.p. e artt. 324, 329 e 342 c.p.c., affermando che la corte d'appello avrebbe erroneamente ravvisato un giudicato sul tema dell'usura, nonostante la questione fosse stata devoluta e il tribunale avesse in realtà ricalcolato il saldo depurandolo degli interessi usurari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché fondato su documenti e atti di merito non adeguatamente riprodotti e localizzati, e inoltre perché introduceva una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata e non dimostrata come dedotta nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura presupponeva una statuizione della corte d'appello sull'usura che non vi era, essendo la decisione di secondo grado meramente confermativa su un punto non specificamente impugnato dal correntista; la Corte ha quindi rilevato che, essendo l'appellato rimasto parzialmente soccombente su un capo autonomo, avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi a invocare l'art. 346 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato per contestare la capitalizzazione degli interessi; la Corte non esamina il merito poiché rileva difetti di autosufficienza e novità della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente, ma la censura è respinta in limine per inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente, ma non viene esaminato nel merito.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente, ma non viene esaminato nel merito.

  • art. 120 t.u.b.

    È richiamato in relazione alla legittimità della capitalizzazione degli interessi secondo la disciplina introdotta e coordinata con la delibera CICR.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    È richiamata come fonte regolatrice della reciprocità e della stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica per affermare l'inammissibilità delle censure fondate su atti e documenti di merito non riprodotti e non adeguatamente localizzati nel ricorso.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È invocato per nullità della sentenza, ma il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 1815 c.c.

    È richiamato insieme alla disciplina dell'usura nei rapporti bancari, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio, ma senza esame di merito per inammissibilità.

  • art. 644 c.p.

    È richiamato in relazione all'usura, ma la Corte non affronta il merito.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato a sostegno della doglianza sul giudicato, ma la Corte evidenzia che il problema riguarda piuttosto l'assenza di impugnazione del capo sfavorevole.

  • art. 329 c.p.c.

    È richiamato nel contesto del giudicato interno e dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo, ma la Corte risolve la censura sul piano dell'inammissibilità e della mancata impugnazione del capo soccombente.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte afferma che opera solo quando l'appellato sia totalmente vittorioso; se è parzialmente soccombente su capi autonomi deve proporre impugnazione incidentale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure basate su documenti o atti del giudizio di merito sono inammissibili se tali atti non sono riprodotti in modo sufficiente e non sono indicati con precisione nel ricorso, così da consentire il controllo di legittimità ex actis.
  • È inammissibile la questione nuova prospettata per la prima volta in cassazione quando non risulti dalla sentenza impugnata e il ricorrente non indichi specificamente di averla già dedotta nei gradi di merito.
  • L'appellato che sia rimasto parzialmente soccombente su un capo autonomo della decisione non può limitarsi a invocare la mancata impugnazione del punto in appello: deve proporre a sua volta impugnazione, non operando l'art. 346 c.p.c. come sostituto dell'appello incidentale.
  • In sede di legittimità non è censurabile una statuizione che la sentenza impugnata non contiene: il ricorso deve confrontarsi con la reale motivazione e con i capi effettivamente decisi dal giudice di merito.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato si applica anche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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