Cassazione Civile, Ordinanza n. 32968/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto in un precedente giudizio definitivo l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 28 dicembre 1995, con ordine di riammissione in servizio e riconoscimento di un determinato livello contrattuale secondo il c.c.n.l. RAI del 1990. Una volta reintegrato nel 2006, il lavoratore ha agito nuovamente sostenendo che la società avesse eseguito il giudicato con un inquadramento errato e con un calcolo dell'anzianità non corretto. Ha quindi chiesto il riconoscimento del terzo livello, o in subordine del quarto livello, del c.c.n.l. RAI, con decorrenza dal 6 aprile 2006, e il pagamento delle differenze retributive dovute per il corretto computo degli scatti di anzianità, sostenendo che l'anzianità dovesse decorrere dal 28 dicembre 1995 e che dovessero essere considerati anche i periodi non lavorati intercorrenti tra i diversi contratti a termine. In cassazione ha dedotto: 1) violazione del giudicato, assumendo che la sentenza di merito avesse indebitamente retrocesso il livello già riconosciuto; 2) violazione di norme di diritto e del contratto collettivo per l'esclusione, dal calcolo della progressione di carriera, dei periodi non lavorati fra un contratto a termine e l'altro; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato che il livello IV era stato già riconosciuto con efficacia di giudicato dal 28 dicembre 1995.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti evidenziato che, al momento della riammissione in servizio, il contratto collettivo del 1990 non era più in vigore ed era stato sostituito da contratti successivi che avevano modificato la classificazione del personale; il livello attribuito nel 2006 corrispondeva sostanzialmente a quello già riconosciuto, ancorché con diversa denominazione, e il giudicato non poteva imporre l'applicazione di un contratto collettivo non più vigente. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che, nei rapporti di lavoro a termine poi convertiti in un unico rapporto a tempo indeterminato, i periodi non lavorati tra un contratto e l'altro non danno diritto a retribuzione né sono computabili ai fini dell'anzianità e degli scatti; al contrario, i soli periodi lavorati sono retribuiti e rilevano ai fini della progressione di carriera. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sia per la disciplina della doppia conforme, non essendo stata dedotta la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, sia perché la censura riguardava una valutazione giuridica e non l'omesso esame di un fatto storico. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e sono stati affermati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato per denunciare la violazione di legge; la Corte lo applica verificando se i motivi si confrontino realmente con la ratio decidendi
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che la censura non può riguardare valutazioni giuridiche o motivazionali in diritto
norma procedurale richiamata per la decisione in camera di consiglio con deposito successivo dell'ordinanza
è richiamato per la disciplina della doppia conforme, che impedisce la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, in assenza di allegazione della diversità delle ragioni di fatto dei due gradi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5
è richiamata come disciplina dell'indennità onnicomprensiva nei casi di conversione del contratto a termine
è richiamata come interpretazione autentica della disciplina dell'indennità prevista per la conversione del contratto a termine
legge n. 230 del 1962
è richiamata quale regime previgente in cui le Sezioni Unite avevano già escluso retribuzione e computo dell'anzianità per gli intervalli non lavorati
c.c.n.l. RAI del 1990
il giudice di legittimità ne esclude l'applicazione al rapporto ripristinato nel 2006 perché non più vigente
c.c.n.l. dell'8.6.2000
è considerato il contratto collettivo sopravvenuto che ha modificato la classificazione del personale
c.c.n.l. del 2004
è considerato il contratto collettivo applicabile al momento della riammissione in servizio e utilizzato per la corretta classificazione del lavoratore
art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010
l'indennità ivi prevista è ritenuta esaustiva dei danni retributivi e contributivi subiti nei periodi di allontanamento dal lavoro
richiamato indirettamente nella tassonomia solo come istituto generale; nel testo non è espressamente citato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione del giudicato è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione di merito fondi la soluzione sulla sopravvenuta applicazione di un diverso contratto collettivo.
- L'autorità del giudicato sui rapporti di durata opera anche per il tempo successivo alla sua formazione, ma incontra il limite delle sopravvenienze di fatto o di diritto che modifichino il regolamento del rapporto; la successione di contratti collettivi integra una sopravvenienza idonea a incidere sulla disciplina applicabile.
- In caso di conversione di una pluralità di contratti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, i soli periodi effettivamente lavorati sono computabili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, mentre gli intervalli non lavorati non danno diritto a retribuzione né a progressione economica, salvo diversa previsione normativa.
- L'indennità onnicomprensiva prevista per la conversione del contratto a termine copre il pregiudizio derivante dal periodo di non lavoro fino alla pronuncia giudiziale, ma non esclude il diritto alla retribuzione per i periodi effettivamente lavorati né il loro computo unitario ai fini dell'anzianità.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se mira a contestare la qualificazione giuridica dei fatti o la motivazione in diritto, anziché l'omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre, in presenza di doppia conforme, occorre allegare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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