Cassazione Civile, Ordinanza n. 31994/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso due ordinanze prefettizie emesse in relazione a verbali della Polizia Municipale, con i quali gli era stato contestato di avere oltrepassato la linea di arresto a un incrocio semaforico nonostante il semaforo proiettasse luce rossa. I giudizi erano stati riuniti e, dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, il ricorrente proponeva cinque motivi di ricorso per cassazione. I primi due motivi denunciavano, rispettivamente, la nullità della sentenza di primo grado perché emessa nei confronti del Comune anziché della Prefettura, e la nullità dell'attività processuale svolta in primo grado da un dipendente comunale che aveva rappresentato la Prefettura senza valida delega o senza la necessaria qualifica. I motivi successivi contestavano l'accertamento in fatto circa il passaggio con semaforo rosso, sostenendo che il conducente, pur essendosi immesso nella corsia di sinistra, non aveva poi svoltato a sinistra ma aveva proseguito diritto, quando il semaforo per tale direzione era verde; veniva inoltre censurata la qualificazione della corsia come riservata alla svolta a sinistra e l'asserita idoneità della segnaletica. Con il quinto motivo si sosteneva che il mancato annullamento delle ordinanze fosse erroneo, poiché il Tribunale aveva ritenuto non adeguatamente provata la legittimità del provvedimento amministrativo che regolava il traffico nell'area.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. In relazione ai primi due, ha osservato che l'indicazione del Comune al posto della Prefettura nella sentenza di primo grado costituiva un mero errore materiale, privo di incidenza sul contraddittorio e sulla decisione; quanto alla presenza del dipendente comunale, ha rilevato che la sua comparizione era avvenuta in forza di delega esibita e prodotta in atti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 150/2011, e che il ricorrente non aveva dedotto specifici motivi di appello sulla supposta invalidità della delega o sulla qualifica del comparente, né aveva indicato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Con riguardo ai motivi terzo e quarto, la Corte ha rilevato che essi si risolvevano in una richiesta di riesame del merito e delle prove, non consentita in cassazione, essendo invece corretto l'approdo del Tribunale secondo cui la direzione di marcia rilevante va individuata in base alla corsia selezionata prima dell'incrocio e non alla manovra effettivamente compiuta dopo l'arresto. Quanto al quinto motivo, è stato affermato che l'eventuale illegittimità del provvedimento amministrativo di regolazione del traffico non legittima comunque la violazione della segnaletica stradale, che resta obbligatoria per gli utenti della strada per ragioni di sicurezza e di affidamento nella condotta altrui. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
è il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso e per la proposta di definizione inammissibilità
art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150 del 2011
in ossequio a quanto disposto dall’art. 6, comma 9, D. Lgs. n. 150 del 2011
consente la comparizione e rappresentanza dell'amministrazione con le modalità indicate dal giudice di merito, nel caso tramite delega esibita e prodotta in atti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
richiamato indirettamente nel principio sull'onere di allegare e provare il pregiudizio concreto derivante dal vizio processuale denunciato
la segnaletica stradale contenente obblighi e divieti resta vincolante per gli utenti della strada anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento che l'ha disposta
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a denunciare un vizio processuale in astratto, senza indicare in concreto quale lesione al diritto di difesa o quale pregiudizio decisionale ne sia derivato.
- Un errore materiale nell'indicazione della parte resistente in sentenza non determina nullità se l'oggetto della controversia e il contraddittorio risultano comunque chiaramente identificabili e non vi è compressione del diritto di difesa.
- Le doglianze che contestano l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito o che mirano a una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile nei casi consentiti.
- In materia di circolazione stradale, la direzione di marcia rilevante rispetto alla segnaletica semaforica va valutata secondo la corsia in cui il veicolo si è collocato prima dell'intersezione, non secondo la manovra che il conducente afferma di avere poi eseguito.
- La segnaletica stradale che impone obblighi o divieti è comunque vincolante per gli utenti della strada per ragioni di sicurezza e di affidamento reciproco, anche quando sia contestata la legittimità del provvedimento amministrativo che ne ha disposto l'apposizione.
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