Cassazione Penale, Sentenza n. 26852/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia il 20/06/2016 per il delitto di cui all'art.423 c.p. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la domanda ritenendo, alla luce della gravità del reato, dei precedenti penali e delle pendenze (tra cui violazione della legge sugli stupefacenti, furto, rapina e calunnia) e dell'assenza di un'attività lavorativa, che non fosse possibile formulare una prognosi favorevole di non recidiva e che la misura alternativa non fosse idonea a prevenire ulteriori reati; inoltre aveva escluso la detenzione domiciliare perché l'abitazione indicata si trovava nella zona del "Quartaccio", nota piazza di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione del Tribunale di sorveglianza, confermando che la prognosi negativa circa la non recidiva è fondata sulla gravità del reato, sui precedenti e sulle pendenze e sull'assenza di elementi positivi attuali che giustifichino una misura alternativa. Ha inoltre precisato che non era stato richiesto un aggiornamento della relazione comportamentale perché il ricorrente non era detenuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sulle misure alternative richiede una valutazione prognostica favorevole sull'evoluzione della personalità e sulla probabilità di non recidiva; la Corte ha confermato che sono necessari elementi positivi attuali per concedere l'affidamento in prova
Invocato dal ricorrente come violato, ma la Corte non ha ritenuto che vi fosse una violazione operativa della norma rispetto alla decisione del Tribunale di sorveglianza
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione impugnati (violazione di legge e vizio di motivazione/illogicità); la Corte ha ritenuto che le censure in realtà chiedessero una diversa valutazione dei fatti e non rilevassero vizi di legge o motivazione
Richiamato in relazione ai limiti della riproduzione dei motivi del ricorso; le censure sono trattate nei limiti consentiti dalla normativa
Norma che consente la condanna alle spese del ricorrente; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente alle spese processuali
Riferimento al reato per il quale il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Civitavecchia; la gravità del reato è stata valutata come elemento che incide negativamente sulla prognosi di non recidiva
Massime di principio
- La concessione di misure alternative alla detenzione si fonda su una valutazione prognostica dell'evoluzione della personalità del condannato: occorrono elementi positivi attuali che rendano plausibile la non recidiva.
- La valutazione del giudice di merito sulle probabilità di successo delle misure alternative è riservata e la Cassazione non può sostituirsi al merito se non ricorrono vizi di logica, completezza o violazioni di legge nella motivazione.
- Pregresse condanne, pendenze per reati analoghi e la gravità del reato commesso pesano fortemente contro la concessione dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare.
- L'idoneità del domicilio è elemento rilevante: un'abitazione collocata in un'area nota per attività criminose può giustificare il diniego della detenzione domiciliare.
- La mancata acquisizione di documentazione aggiornata può essere rilevante solo se effettivamente richiesta e necessaria; se il richiedente non è in stato di detenzione, il giudice non è sempre tenuto a richiedere aggiornamenti che non risultano pertinenti.
- In sede di ricorso in Cassazione le censure devono mirare a vizi di diritto o di motivazione formale: prospettare una diversa valutazione dei fatti già compiutamente esaminati dal giudice di merito è inammissibile.
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