Cassazione Penale, Sentenza n. 26798/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e difetto di correlazione tra accusa e sentenza perché la Corte d'appello aveva ritenuto contestata in fatto l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. (destinazione del bene a pubblico servizio) senza che tale aggravante fosse espressamente indicata nel capo di imputazione. La difesa ha invocato i principi delle Sezioni Unite (Sorge 2019) secondo cui le aggravanti a contenuto valutativo richiedono una chiara e precisa contestazione in atto per non ledere il diritto di difesa. Parallelamente il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché, a seguito delle modifiche normative (d.lgs. n. 150/2022), il reato è divenuto procedibile a querela e non risultava querela presentata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto che l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio non fosse stata contestata in fatto poiché non risultava espressa nel capo di imputazione, né era stata valutata dal primo giudice, mentre l'accusa aveva invece contestato esplicitamente l'aggravante della violenza sulle cose. La mancata contestazione esplicita e il silenzio del primo giudice hanno reso indeterminati gli elementi costitutivi dell'aggravante, comprimendo le garanzie difensive. Poiché l'aggravante non poteva essere ritenuta contestata, il reato, per effetto delle modifiche normative intervenute (d.lgs. n. 150/2022 e relative disposizioni transitorie), è procedibile a querela e non è stata presentata querela utile; ne è conseguito l'annullamento senza rinvio per improcedibilità.
Norme richiamate
Aggravante prevista quando le cose sottratte sono destinate a pubblico servizio; la sua operatività richiede verifica sulla natura della res e può avere carattere valutativo, pertanto per essere utilizzata in sentenza deve risultare chiaramente contestata in fatto.
Aggravante per violenza sulle cose; nel caso di specie era espressamente contestata nel capo di imputazione e descritta nella condotta (forzatura del parcometro).
d.lgs. n. 150/2022 (modifica art. 624 c.p.)
Ha inciso sul regime di procedibilità di taluni delitti (conversione di alcune ipotesi in procedibilità a querela), rendendo il reato in esame procedibile a querela dopo la modifica.
art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (come convertito)
Disposizione transitoria che stabilisce, per i reati divenuti perseguibili a querela, il termine per la presentazione della querela decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto.
art. 417, comma 1, lett. b) c.p.p.
Prevede che la richiesta di rinvio a giudizio contenga l'enunciazione chiara e precisa del fatto e delle circostanze aggravanti, sottolineando l'onere del pubblico ministero di esplicitare le aggravanti contestate.
Norma che consente al pubblico ministero di proporre appello per ottenere la riforma di decisioni che implicitamente escludano un'aggravante quando la legge prevede una pena autonoma; rilevata in motivazione come rimedio che non è stato utilizzato nel caso concreto.
Sezioni Unite, "Sorge" (n. 24906/2019 e richiamo giurisprudenziale)
Principio di nomofilachia secondo cui le aggravanti di contenuto valutativo non possono essere ritenute "contestate in fatto" se il capo di imputazione non espone con chiarezza la componente valutativa: la pubblica accusa deve fornire elementi tali da permettere all'imputato di conoscere e difendersi dall'accusa aggravata.
Massime di principio
- Un'aggravante caratterizzata da elementi valutativi (es. "destinazione a pubblico servizio") richiede una contestazione chiara e precisa nel capo di imputazione perché l'imputato possa esercitare pienamente il diritto di difesa; il giudice non può introdurla in sentenza se non emerge dagli atti in modo intellegibile.
- Se l'accusa esprime chiaramente una aggravante diversa e il primo giudice non valuta o menziona l'ulteriore aggravante, la sua successiva valorizzazione in appello può violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza e comprimere le garanzie difensive.
- Quando la legge modifica la procedibilità di un reato in senso di passaggio a querela (es. d.lgs. n. 150/2022), occorre verificare la presenza della querela nei termini stabiliti: in mancanza la procedibilità viene meno e l'azione è improcedibile.
- È responsabilità del pubblico ministero enunciare in modo esplicito le circostanze aggravanti nell'atto di accusa (art. 417 c.p.p.); se ciò non avviene e l'aggravante è valutativa, la contestazione "in fatto" può essere ritenuta insufficiente.
- Esistono aggravanti di facile identificazione materiale (mezzi, oggetti determinati) che possono essere correttamente contestate con la descrizione fattuale; viceversa, le aggravanti che implicano una valutazione giuridica richiedono maggior precisione espositiva in imputazione.
- Se il pubblico ministero ritiene implicitamente esclusa o inclusa un'aggravante, ha a disposizione rimedi processuali (es. appello ex art. 593 c.p.p.) per ottenere la qualificazione desiderata; la mancata adozione di tali rimedi può portare all'annullamento della sentenza per vizio di contestazione.
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