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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26793/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/02/2024 che dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino perché privo della dichiarazione/elezione di domicilio allegata all'atto di impugnazione; il ricorrente, detenuto per altra causa sin dal primo grado, deduceva che tale dichiarazione sarebbe stata superflua e che la giurisprudenza era contrastante sulla necessità che la dichiarazione di domicilio sia rilasciata dopo la sentenza impugnata

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nel senso che non impone che la dichiarazione o elezione di domicilio allegata all'atto di impugnazione sia necessariamente stata rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Nel caso di imputato detenuto per altra causa, l'obbligo di una nuova elezione risulterebbe superfluo e la sua richiesta avrebbe potuto violare il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU). Pertanto la pronuncia impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi ad altra sezione per giudizio

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter

    art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio allegata all'atto di impugnazione sia stata necessariamente rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado; è sufficiente l'allegazione della dichiarazione/electione anche se risalente al procedimento precedente, purché depositata con l'impugnazione

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater

    art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo specifico, a pena di inammissibilità, del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza solo per l'imputato assente nel corso del primo grado; disciplina diversa e più rigorosa rispetto al comma 1-ter per i casi di assenza

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Stabilisce la notificazione personale all'imputato detenuto; la Corte ha ritenuto che quando l'imputato è detenuto la notifica personale rende superflua l'ulteriore elezione di domicilio ex novo

  • art. 157 e art. 157-ter cod. proc. pen.

    art. 157 e art. 157-ter cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità di notifica (anche ai domicili dichiarati/eletto) e specifica le regole per le notifiche relative agli atti introduttivi; la giurisprudenza ha collegato tali norme all'interpretazione dell'art. 581, ritenendo che la rinnovazione dell'elezione sia funzionale al sistema delle notificazioni in appello

  • art. 161 e art. 162 cod. proc. pen.

    art. 161 e art. 162 cod. proc. pen.

    Indicano finalità e modalità della dichiarazione/e elezione di domicilio e la raccolta della dichiarazione a verbale; supportano l'interpretazione che una dichiarazione raccolta nel precedente grado possa avere efficacia ai fini della notifica in appello se opportunamente depositata

  • art. 164 cod. proc. pen.

    La modifica normativa ha limitato l'efficacia perpetua della determinazione del domicilio per tutti i gradi; alcune pronunce ne hanno dedotto che occorra una nuova indicazione per l'impugnazione, mentre altre interpretazioni ritengono che ciò non impedisca l'utilizzo della dichiarazione anteriore se depositata

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo alla citazione in giudizio in appello; rilevante nel sistema delle notificazioni e nel collegamento con la dichiarazione/elezione di domicilio

  • art. 6 CEDU

    art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiama il diritto di accesso effettivo alla giustizia; la Corte ha ritenuto che imporre una nuova elezione di domicilio al detenuto, quando la notificazione personale è prevista, potrebbe violare tale diritto

Massime di principio

  • L'art. 581, comma 1-ter, non va automaticamente interpretato come imponente che la dichiarazione/e elezione di domicilio debba essere rilasciata dopo la sentenza impugnata: è sufficiente che la dichiarazione sia depositata con l'impugnazione, anche se formulata in precedenza, salvo diversa situazione normativa
  • Per l'imputato assente nel primo grado resta invece inderogabile l'onere del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza (comma 1-quater); in questi casi la giurisprudenza è più rigida e richiede l'atto successivo
  • Se l'imputato è detenuto per altra causa, l'esigenza di notifica personale rende superflua la richiesta di una nuova elezione di domicilio e la sua imposizione può configurare una limitazione del diritto d'accesso alla giustizia
  • Esiste contrasto giurisprudenziale: alcuni orientamenti richiedono la rinnovazione esplicita della dichiarazione per rendere certa la volontà di impugnare; altri adottano una lettura meno formalistica e privilegiano la finalità pratica della notificazione. Pertanto, in assenza di certezze univoche, è prudente allegare sempre la dichiarazione/e elezione di domicilio con l'atto di impugnazione
  • Prassi consigliata per il difensore: verificare in cancelleria eventuali dichiarazioni/e elezioni pregresse, depositare esplicitamente con l'appello la dichiarazione di domicilio e, quando il cliente è stato assente in primo grado, acquisire e depositare il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza

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