Cassazione Penale, Sentenza n. 26791/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze con cinque motivi: 1) nullità per mancata correlazione tra contestazione e condanna, per presunta riclassificazione del ruolo da acquirenti a intermediari; 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio in ordine al ruolo degli imputati, alla destinazione dei 5.000 euro e all'interpretazione di sms/fatti; 3) errata esclusione della configurabilità del reato come tentato (art. 56 c.p.), sostenendo che non vi fosse un accordo perfezionato; 4) errata qualificazione della fattispecie non ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 (circostanza aggravante); 5) mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili e li ha quindi respinti. Ha ritenuto che non vi fosse trasformazione del fatto contestato essenziale (la contestazione di ricezione e detenzione ai fini di spaccio resta confermata), che la valutazione probatoria della Corte d'appello fosse logica e non censurabile in sede di legittimità, che non sussistessero elementi per ritenere il fatto tentato e che l'esclusione dell'applicazione dell'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 fosse corretta alla luce della quantità e delle modalità dell'azione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e la sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
artt. 73 e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309; richiamo anche dell'art. 73, comma 5
Le norme sono state utilizzate per inquadrare il reato di importazione/detenzione a fini di spaccio. La Corte ha escluso l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 5 in considerazione della quantità significativa e dei mezzi e modalità dell'azione, ritenendo la fattispecie di particolare gravità.
codice penale
Invocato dai ricorrenti per sostenere la configurabilità del reato come tentato; la Corte ha ritenuto invece che dalle intercettazioni e dai contatti emergesse l'esecuzione di un accordo già perfezionato, escludendo il tentativo.
codice di procedura penale
art. 606 comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.; artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; art. 616 cod. proc. pen.
Gli articoli dell'art. 606 sono i parametri richiamati per le censure di legittimità (errata applicazione di legge, nullità, vizio motivatorio). Gli artt. 521-522 sono richiamati nella doglianza sulla presunta nullità per mancanza di correlazione; la Corte ha applicato i principi consolidati sulla corrispondenza accusa-sentenza. L'art. 616 è stato richiamato per la condanna alle spese e per gli effetti della declaratoria d'inammissibilità.
codice di procedura penale (attenuanti)
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione invocando la norma; la Corte ha rilevato che la questione non era stata dedotta in sede di appello (quindi inammissibile) o comunque non risultava fondata alla luce della ricostruzione probatoria.
Massime di principio
- La Cassazione verifica principalmente la sussistenza di una trasformazione del fatto contestato: la riclassificazione di ruoli (es. da acquirente a intermediario) non è rilevante se non muta gli elementi essenziali dell'addebito e se l'imputato ha potuto difendersi in dibattimento.
- Le censure sul merito probatorio e sulla valutazione di singole prove (intercettazioni, sms, movimenti di denaro) sono difficilmente accolte in Cassazione: la revisione dei fatti è limitata, salvo vizi di logicità o travisamento macroscopico.
- Per qualificare un fatto come tentato è necessario che emerga chiaramente l'assenza di un accordo esecutivo; la semplice fase preparatoria o contatti non escludono la consumazione se la prova dimostra l'esecuzione dell'accordo.
- Le aggravanti legate alla quantità o alle modalità (coinvolgimento di più soggetti, uso di auto e telefoni, organizzazione) possono giustificare il rifiuto di qualificare la fattispecie come meno grave; la loro applicazione dipende dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
- Motivi non preliminarmente dedotti nel giudizio di appello possono risultare inammissibili in Cassazione: è essenziale prospettare e motivare adeguatamente le questioni nelle sedi opportune per mantenerne la rilevanza in legittimità.
- La declaratoria d'inammissibilità o il rigetto del ricorso comportano spesso condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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