Cassazione Penale, Sentenza n. 26795/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida senza patente aggravata dalla recidiva nel biennio (art. 116 Cod. Strada), articolando tre motivi: 1) violazione di legge per mancata prova della recidiva nel biennio, contestando l'uso delle segnalazioni SDI e sostenendo che una precedente pronuncia risultava pendente in altro procedimento; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., con la doglianza che il giudice d'appello non avrebbe valutato d'ufficio tale causa e che, anche in presenza di recidiva, non sussisterebbe comportamento abituale che escluda l'istituto; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per non avere considerato la successiva ammissione all'affidamento in prova terapeutico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto i tre motivi come manifestamente infondati. Ha ritenuto provata la recidiva nel biennio sulla base di una precedente condanna divenuta definitiva (decreto penale del Gip del Tribunale di Pescara esecutivo il 12/12/2020), escludendo l'applicabilità dell'abrogazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016 alle ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse generica e priva di elementi specifici a sostegno; inoltre i precedenti specifici nel casellario dimostravano una condotta non occasionale e, pertanto, la causa di non punibilità non era applicabile. Sul punto delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito che ha richiamato i numerosi precedenti, e ha giudicato irrilevante, ai fini della decisione, l'ammissione all'affidamento in prova terapeutico. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese e l'obbligo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 116 Codice della Strada
La fattispecie di guida senza patente è penalmente rilevante nella ipotesi di recidiva nel biennio; la recidiva costituisce elemento costitutivo dell'ipotesi aggravata.
art. 442 cod. proc. pen.
Norma menzionata quale base per la conferma della sentenza di condanna; richiamata nell'ambito del procedimento di merito.
d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 1 e art. 5
"per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda"
L'intervento di depenalizzazione non opera sulle ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva: quindi le fattispecie aggravate (come la recidiva nel biennio) restano autonome e penalmente rilevanti.
art. 131-bis cod. pen.
La non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessa e prova degli elementi da parte dell'imputato; è esclusa in presenza di comportamento abituale, valutato anche in base a precedenti specifici.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e parametri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) che devono essere considerati nella valutazione della tenuità.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina sulle circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito esercita discrezionalità motivata sui criteri che giustificano eventuale trattamento di benevolenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere di versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per l'importo determinato di €3.000,00.
art. 460, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamata dalla giurisprudenza citata: estinzione di reati ai fini dell'accertamento dei presupposti ostativi (es. comportamento abituale) qualora venga meno l'effetto penale della condanna.
Massime di principio
- Per comprovare la recidiva nel biennio è determinante l'esistenza di una precedente condanna definitiva: semplici segnalazioni SDI non sono sufficienti se non collegate a un atto definitivo.
- L'abrogazione/depinalizzazione (d.lgs. n. 8/2016) non opera sulle ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva: tali ipotesi restano autonome e punibili.
- La non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede che l'imputato produca elementi specifici e verificabili; la valutazione resta discrezionale e motivata del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per vizio di motivazione o manifesta illogicità.
- Il comportamento abituale, ostativo all'131-bis, si configura quando risultano almeno altri due illeciti della stessa indole oltre a quello giudicato; il giudice può considerare anche condotte successive al reato, purché adeguatamente accertabili.
- La mancata menzione di singoli elementi favorevoli (es. ammissione a misure alternative come affidamento terapeutico) non invalida la motivazione se il giudice ha indicato, in modo coerente, elementi di preponderante rilevanza ostativi al beneficio (es. plurimi precedenti specifici).
- Le valutazioni di merito circa l'entità della condotta, la gravità e l'adeguatezza della pena rientrano nella discrezionalità del giudice e sono sindacabili in Cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
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