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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26797/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello trasmesso gli atti relativi al capo A (art. 590 c.p.) al Pubblico Ministero presso il Tribunale ritenendo quel reato di competenza del Giudice di Pace, nonostante avesse dichiarato infondata l'impugnazione sul medesimo capo; il difensore ha lamentato un'inversione logica e il rischio di formare un giudicato sul fatto che renderebbe inutile il futuro procedimento davanti al Giudice di Pace; (2) vizio di legge e di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato previsto dall'art. 189 d.lgs. 285/1992 (capo B): il ricorrente, ottantenne, avrebbe riferito di essersi allontanato per paura dopo che la vittima lo aveva insultato; si invocava implicitamente una scriminante (stato di necessità/paura) esimente dall'addebito della fuga/omissione di soccorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la ricostruzione della dinamica effettuata in sentenza riguardava il reato di fuga (omissione di soccorso) e non costituiva giudicato sulla responsabilità per il capo trasmesso al Giudice di Pace; la declaratoria di incompetenza è mera declinazione procedurale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica e, comunque, manifestamente infondata: non era stata espressamente invocata la scriminante e le risultanze dimostravano l'assenza di un pericolo attuale e grave tale da giustificare l'allontanamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    La Corte ha considerato la dichiarazione di incompetenza rispetto al reato di lesioni colpose quale mera declinazione di competenza al Giudice di Pace: tale declaratoria non produce giudicato sulla responsabilità sul punto, e la ricostruzione dei fatti era funzionale all'accertamento del reato di fuga/omissione di soccorso, non alla valutazione definitiva delle lesioni colpose.

  • art. 189, comma 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    La Corte ha confermato la valutazione circa la responsabilità per la condotta contestata (riduzione della pena in appello), ritenendo che l'allontanamento del conducente non fosse giustificato da una situazione di pericolo attuale e grave: la paura soggettiva, non specificamente dedotta e documentata, non basta a costituire scriminante.

  • art. 54 c.p. (stato di necessità)

    La corte ha osservato che la scriminante dello stato di necessità non era stata espressamente invocata in appello e, in ogni caso, le emergenze processuali non dimostravano l'esistenza di un pericolo attuale e grave idoneo a giustificare l'allontanamento del ricorrente.

Massime di principio

  • La declaratoria di incompetenza e la trasmissione degli atti a giudice diverso non equivalgono a un giudicato sul merito e non impediscono che, nella medesima sentenza, vengano valutati altri capi per i quali la competenza è diversa.
  • In Cassazione sono inammissibili le doglianze generiche e prive di specificità: le deduzioni devono essere formulate con precisione e riferirsi a punti concreti della motivazione impugnata.
  • Per far valere una scriminante (es. stato di necessità o legittima difesa) è necessario invocarla espressamente e dimostrare che sussisteva un pericolo attuale, concreto e proporzionato; la sola paura soggettiva, ancorché legata all'età, non è sufficiente.
  • L'allontanamento dal luogo del sinistro può integrare responsabilità penale (es. omissione di soccorso/fuga) quando il conducente abbia avuto coscienza dell'incidente e del danno e non ricorra una giustificazione adeguata.
  • Il rigetto/inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla cassa delle ammende).

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