Cassazione Penale, Sentenza n. 26794/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena. Il difensore ha sostenuto che, avendo la Corte d'Appello dichiarato la prescrizione per i reati indicati ai capi 2-28, essa avrebbe dovuto applicare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche sulla pena base individuata dal primo giudice e successivamente applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la determinazione della pena operata dalla Corte d'Appello, che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura non massima e spiegato le ragioni di tale valutazione (richiamando la gravità dell'evento — una grave collisione ferroviaria con numerosi passeggeri esposti a pericolo di vita). La Corte d'Appello aveva rideterminato la pena: pena base anni 2 mesi 7 giorni 15, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 2 mesi 6, e poi ridotta per il rito ad anni 1 mese 8 di reclusione. La Corte di Cassazione ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al concorso di reati (concetto di concorso formale o materiale) nel contesto dell'illecito contestato.
Richiamato unitamente agli altri articoli per qualificare il reato principale contestato (in relazione all'art. 430).
Norma che disciplina il reato di disastro ferroviario o analoghe fattispecie con conseguenze gravi per l'incolumità pubblica; qui utilizzata per qualificare il capo 1, contestando a Trotta di aver cagionato per colpa il disastro ferroviario.
la riduzione è "fino ad un terzo", ovvero da un giorno ad un terzo della pena base individuata
La norma concede al giudice una riduzione discrezionale della pena fino a un terzo; non impone automaticamente la riduzione nella sua massima estensione e consente al giudice di motivare perché tale massima estensione non sia concessa.
art. 27 Cost.
Principio di individualizzazione della pena: la motivazione sulla misura della sanzione deve considerare la proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo rispetto alle esigenze costituzionali.
Massime di principio
- Quando la Corte dichiara prescritti alcuni reati in concorso con il reato principale, il giudice di merito può comunque partire dalla pena base determinata per il reato più grave e operare le riduzioni ritenute appropriate (attenuanti generiche e riduzione per il rito) purché chiaramente motivate.
- L'art. 62-bis cod. pen. prevede una riduzione "fino ad un terzo": ciò significa che il giudice ha un margine di discrezionalità e non è tenuto ad applicare automaticamente la riduzione nella misura massima; è però necessario motivare la scelta della misura della riduzione alla luce della gravità del fatto e degli altri elementi ostativi.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione non costituisce di per sé vizio se il giudice indica ragioni concrete e proporzionate (es. particolare gravità dell'evento, numero di vittime, pericolo per la collettività) che giustifichino una riduzione più contenuta.
- Il controllo della Cassazione sulla quantificazione della pena è limitato: se il calcolo aritmetico della pena e la motivazione mostrano coerenza e adeguata considerazione dei parametri di individualizzazione, il ricorso per vizio di motivazione nella misura della pena è difficilmente prospettabile.
- In situazioni simili (incidenti con gravi conseguenze collettive), il giudice dovrà bilanciare gli elementi soggettivi favorevoli dell'imputato con la gravità esterna del fatto e motivare attentamente qualsiasi diminuzione delle attenuanti o della pena per garantire il principio di proporzionalità.
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