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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04945/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto complesso di locazione e sublocazione di una quota indivisa di terreno destinato a impianto di distribuzione carburanti. Un soggetto aveva in origine stipulato, da un lato, un contratto di locazione con due comproprietari per i 2/3 del fondo e, dall’altro, un contratto con lo stesso resistente per la quota di sua pertinenza, oltre che per la sublocazione delle quote altrui. Nel 1998 fu concordata una proroga del rapporto di locazione/sublocazione con scadenza successiva rispetto a quella del rapporto base tra i fratelli comproprietari e il resistente. Nel 2003 la ricorrente subentrò nei rapporti per cessione di ramo d’azienda. Successivamente il resistente ottenne decreto ingiuntivo per canoni relativi al 2009; la ricorrente propose opposizione chiedendo la revoca del decreto e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento danni per il rilascio anticipato dell’area, sostenendo che la proroga era stata conclusa senza potere e che il resistente aveva taciuto la più breve scadenza del contratto base. In Cassazione la ricorrente censurava: 1) la tempestività dell’appello, sostenendo che il termine lungo dovesse decorrere secondo il rito locatizio/lavoristico e dal deposito dell’opposizione monitoria, con conseguente tardività dell’impugnazione; 2) la violazione delle norme su rappresentanza e buona fede, insistendo sulla responsabilità del resistente quale falsus procurator o comunque autore di comportamento doloso/colposo per non avere rappresentato la reale scadenza del rapporto sottostante; 3) la regolazione delle spese, da riformare in caso di accoglimento dei motivi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, trattandosi di procedimento monitorio instaurato prima dell’entrata in vigore della l. n. 69/2009, si applicava il termine lungo annuale previgente ex art. 327 c.p.c.; inoltre ha chiarito che, nel rito effettivamente seguito in primo grado, l’appello andava notificato con atto di citazione e la tempestività andava valutata sulla data di notificazione, non sul deposito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva fondato la decisione su una pretesa rappresentanza del resistente dei comproprietari, ma sulla consapevolezza della cedente circa l’esistenza del diverso rapporto e sull’assunzione del rischio della mancata proroga da parte dei terzi comproprietari; le censure sulla responsabilità del falsus procurator erano quindi estranee al decisum. Anche la doglianza sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché meramente consequenziale all’auspicato accoglimento degli altri motivi, senza autonoma critica. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69

    Il termine lungo semestrale si applica solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge; per i procedimenti monitori introdotti prima, resta applicabile il termine annuale previgente. La pendenza del giudizio monitorio si individua dal deposito del ricorso, non dalla notifica dell’opposizione.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’appello nel rito locatizio avrebbe dovuto essere proposto con ricorso.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità del rito locatizio.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Usato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento per tardività dell’appello e vizi processuali.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Usato per dedurre violazione di legge in tema di rappresentanza, buona fede e responsabilità precontrattuale/da falsus procurator.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato come parametro di condotta nelle trattative e nella formazione del contratto.

  • art. 1338 c.c.

    Richiamato per il dovere di informare l’altra parte di cause di invalidità/inefficacia del contratto.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del falsus procurator; la Corte ha ritenuto la censura inconferente perché non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 2558 c.c.

    Richiamato in relazione alla successione nei contratti conseguente alla cessione d’azienda.

  • art. 36 L. 27 luglio 1978, n. 392

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della sublocazione e dei rapporti locatizi.

  • art. 657 c.p.c.

    Menționato con riferimento alla convalida della licenza per finita locazione ottenuta dai comproprietari.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Base del rito camerale seguito in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ha giustificato il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello avverso sentenza resa all’esito di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell’applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. conta la data di deposito del ricorso monitorio che ha instaurato il procedimento, non la notifica dell’opposizione.
  • Se il giudizio di primo grado si è svolto, pur erroneamente, con il rito ordinario e non è stato disposto il mutamento del rito, opera il principio di ultrattività del rito: l’appello va proposto secondo le stesse forme seguite in primo grado e, se introdotto con citazione, la tempestività si valuta sulla notificazione dell’atto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una fattispecie diversa da quella accertata nei gradi di merito.
  • La censura che si limita a chiedere la riforma della statuizione sulle spese come mero riflesso dell’auspicato accoglimento di altri motivi, senza autonome ragioni di critica, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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