Cassazione Civile, Ordinanza n. 23059/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
Alcuni medici convenzionati per la medicina generale agirono per ottenere il corretto calcolo e pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall'art. 45 del d.P.R. n. 484/1996 per il periodo gennaio 1995 - 31 agosto 2005. In primo grado la domanda fu rigettata; in appello la Corte territoriale dichiarò inammissibile il gravame ritenendo che il ricorso introduttivo fosse carente nell'allegazione dei fatti rilevanti e che mancassero dati/documenti sul numero degli assistiti in alcuni periodi e sulla rivalutazione delle quote, così da rendere non scrutinabile la pretesa. I ricorrenti in cassazione dedussero, con il primo e il secondo motivo, violazione delle norme processuali e costituzionali, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente trasformato un preteso difetto di allegazione in una pronuncia di inammissibilità della domanda, senza considerare che l'eventuale nullità del ricorso introduttivo era stata sanata dalla costituzione della controparte e, comunque, non era stata fatta valere come motivo di impugnazione. Con i motivi restanti contestarono anche i criteri sostanziali di calcolo del compenso, la genericità della censura sulla quantificazione, l'omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per carente allegazione dei fatti, mentre avrebbe dovuto esaminare il gravame nel merito. La nullità del ricorso introduttivo, ove ritenuta, non poteva essere rilevata in secondo grado se non come specifico motivo di impugnazione, e in ogni caso il difetto di allegazione non equivale all'infondatezza della domanda. Sono stati quindi cassati la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati va determinato secondo il rinvio ai criteri previsti dalla normativa richiamata dalla disposizione.
art. 41, lett. f, d.P.R. n. 314/1990
Costituisce il criterio di riferimento per la determinazione del compenso aggiuntivo richiamato dall'art. 45 del d.P.R. n. 484/1996.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sulla corretta valutazione delle allegazioni e delle prove.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sul giusto processo e sulla motivazione della decisione.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti per contestare la decisione di inammissibilità e la mancata valutazione nel merito.
Richiamato per sostenere la sanatoria della nullità dell'atto introduttivo.
La nullità non rilevata in primo grado si converte in motivo di impugnazione; non può essere rilevata in secondo grado se non specificamente devoluta.
Richiamato dai ricorrenti per affermare la sanabilità della nullità del ricorso introduttivo.
Nel rito del lavoro la mancanza totale o assoluta indeterminatezza di petitum e causa petendi può determinare nullità del ricorso introduttivo.
Invocato per la pretesa omissione dei poteri istruttori officiosi del giudice.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al giudizio di appello nel rito del lavoro.
Richiamato per il corretto criterio di interpretazione della domanda, da ricondurre al contenuto sostanziale della pretesa.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno o dell'acquiescenza sulla questione della validità dell'atto introduttivo.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova e alla necessità di produrre la documentazione utile.
Invocati per l'interpretazione della domanda secondo i criteri ermeneutici sostanziali.
Richiamato con riferimento alla regolazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso, nel caso di specie, i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per insufficiente esposizione dei fatti si configura solo quando manchino del tutto gli elementi essenziali della domanda o essi siano assolutamente indeterminati; un mero difetto di allegazione non equivale automaticamente a infondatezza della pretesa.
- Se il giudice di primo grado non rileva la nullità dell'atto introduttivo e decide nel merito, la questione della validità dell'atto deve essere devoluta come motivo di impugnazione; il giudice dell'appello non può dichiarare inammissibile il gravame per un vizio dell'atto introduttivo non specificamente devoluto.
- Quando la decisione di appello si fonda sulla dichiarazione di inammissibilità, le eventuali argomentazioni di merito svolte dal giudice di secondo grado sono prive di autonoma efficacia decisoria; il ricorrente deve quindi censurare la vera ratio decidendi, cioè la pronuncia di inammissibilità.
- Se la nullità dell'atto introduttivo è sanata, il giudice deve esaminare la controversia nel merito, valutando le allegazioni, la prova documentale e le ulteriori risultanze offerte dalle parti.
- L'interpretazione della domanda giudiziale deve privilegiare il contenuto sostanziale della pretesa e la volontà effettiva della parte, non un approccio meramente formale alla formulazione dell'atto.
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