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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23074/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

Alcuni medici di medicina generale, titolari di rapporto convenzionale, avevano chiesto il pagamento corretto del compenso aggiuntivo previsto per il periodo gennaio 1995-agosto 2005 ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. n. 484/1996. Sostenevano che l'azienda sanitaria avesse errato nel calcolo della base di partenza e delle successive rivalutazioni, richiamando la disciplina previgente sull'indennità di carovita e le regole di determinazione del compenso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che mancassero adeguate allegazioni sui fatti costitutivi della pretesa e che la doglianza fosse generica anche sul calcolo. Con il ricorso per cassazione i medici deducevano, in sintesi, che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato come inammissibile l'appello/atto introduttivo per supposta carenza di causa petendi e prova, senza considerare che un eventuale vizio di allegazione era al più una nullità sanabile, già superata dalla difesa nel merito della controparte e dalla decisione di primo grado; inoltre contestavano la preclusione derivante da giudicato interno e denunciavano l'erronea interpretazione delle norme sul compenso aggiuntivo, l'omessa considerazione della documentazione e delle richieste istruttorie e la statuizione sulle spese.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che la Corte d'appello, dichiarando inammissibile l'appello per carente allegazione dei fatti, aveva in sostanza rilevato una nullità del ricorso introduttivo non rilevata dal primo giudice e non devoluta con specifico motivo di impugnazione. In tale situazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare il merito dell'appello, valutando le censure e la documentazione prodotta, invece di arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 45 d.P.R. n. 484/1996

    prevede il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati e rinvia ai criteri di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 314/1990

  • art. 41, lett. f), d.P.R. n. 314/1990

    indicato come criterio di riferimento per la determinazione del compenso aggiuntivo

  • art. 1 L. n. 38/1986

    richiamato dai ricorrenti per la ricostruzione dei criteri di calcolo dell'indennità di carovita

  • art. 16 d.P.R. n. 13/1986

    richiamato per i criteri di determinazione della quota di carovita

  • art. 411 d.P.R. n. 289/1987

    richiamato dai ricorrenti come disposizione rilevante per il calcolo della quota di carovita

  • art. 24 Cost.

    invocato in relazione al diritto di difesa e all'accesso alla tutela giurisdizionale

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al giusto processo

  • art. 6 CEDU

    invocato in relazione al giusto processo e al diritto a un equo processo

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per sostenere la sanatoria dei vizi dell'atto introduttivo

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato per la conversione della nullità in motivo di impugnazione se non rilevata dal primo giudice

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato per la sanabilità della nullità del ricorso introduttivo

  • art. 414 c.p.c.

    norma che disciplina il contenuto del ricorso nel rito del lavoro; la Corte ricorda che la sua violazione determina nullità solo in caso di assoluta indeterminatezza o mancanza di petitum e causa petendi

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per i poteri officiosi del giudice del lavoro nella ricerca della prova e nell'acquisizione di documenti

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per i poteri istruttori in appello nel rito del lavoro

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'obbligo del giudice di pronunciarsi nei limiti della domanda e dell'impugnazione e per l'interpretazione sostanziale della pretesa

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per l'acquiescenza e il giudicato interno

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per i requisiti dell'atto di appello

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per la devoluzione delle domande e delle eccezioni non riproposte

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato per il contenuto del ricorso in appello nel rito del lavoro

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla regolazione delle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, escluso dalla Corte in ragione dell'esito non integralmente rigettato

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la mancanza o assoluta indeterminatezza degli elementi essenziali del ricorso introduttivo determina nullità dell'atto, non automatica infondatezza della domanda; se la nullità non è stata rilevata dal primo giudice, essa va dedotta come specifico motivo di impugnazione, non potendo il giudice di appello arrestarsi a una declaratoria di inammissibilità che presupponga quella nullità.
  • Se il giudice di merito, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda o un motivo, svolge anche argomentazioni sul merito, queste ultime sono rese ad abundantiam e non possono sorreggere la decisione: la parte soccombente deve censurare la vera ratio decidendi, cioè la pronuncia di inammissibilità.
  • Il difetto di allegazione dei fatti costitutivi può incidere sulla validità dell'atto introduttivo solo nei casi di assoluta carenza o indeterminatezza; ove l'atto sia comunque comprensibile e la controparte si sia difesa nel merito, la questione va affrontata sul piano della valutazione delle prove e non mediante una chiusura in rito.
  • Quando la parte deduce un errore di calcolo o di liquidazione di un emolumento, la censura deve essere specifica e sorretta dalla produzione documentale pertinente; tuttavia il giudice di merito, una volta superato l'eventuale profilo di nullità dell'atto, non può omettere l'esame del merito e della documentazione prodotta.
  • Nel rito del lavoro, i poteri officiosi del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. non eliminano l'onere della parte di allegare e produrre gli elementi essenziali della pretesa, ma impongono di valutare concretamente se la prova già acquisita consenta la decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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