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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23063/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

I medici avevano chiesto la corresponsione di un maggior compenso aggiuntivo per il periodo gennaio 1995-agosto 2005, sostenendo che l'azienda sanitaria avesse errato nel calcolo ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. n. 484/1996 e delle pregresse discipline sul compenso e sull'indennità di carovita. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che già il ricorso introduttivo fosse carente nell'allegazione dei fatti decisivi e che mancassero dati e documenti necessari (numero degli assistiti nei periodi precedenti, cedolini, specificazione dell'errore di calcolo). Nel ricorso per cassazione i medici hanno denunciato, nei primi due motivi, violazione delle norme processuali sul contenuto del ricorso, sulla sanatoria dei vizi e sui limiti del rilievo officioso della nullità, sostenendo che la pretesa non era affetta da nullità insanabile e che, comunque, la controparte si era difesa nel merito; con gli altri motivi hanno censurato nel merito i criteri di calcolo del compenso aggiuntivo, l'omessa valutazione di documenti e richieste istruttorie e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, assorbendo gli altri. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per carente allegazione dei fatti, quando in realtà avrebbe dovuto trattare la questione come possibile nullità del ricorso introduttivo non rilevata dal primo giudice e non devoluta con specifico motivo, e quindi decidere il gravame nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 45 d.P.R. n. 484/1996

    norma posta a base della domanda di compenso aggiuntivo; il rinvio opera ai criteri previsti dall'art. 41, lett. f, del d.P.R. n. 314/1990.

  • art. 41, lett. f, d.P.R. n. 314/1990

    individua i criteri di determinazione del compenso richiamati dall'art. 45 del d.P.R. n. 484/1996.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul diniego di tutela processuale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto a un processo equo e al contraddittorio.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per sostenere la sanatoria dei vizi dell'atto introduttivo.

  • art. 161 c.p.c.

    la nullità del ricorso introduttivo non rilevata dal giudice di primo grado si converte in motivo di impugnazione.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato per affermare la sanabilità della nullità del ricorso introduttivo.

  • art. 414 c.p.c.

    norma sul contenuto del ricorso nel rito del lavoro; la carenza degli elementi essenziali determina nullità solo se petitum e causa petendi mancano o sono assolutamente indeterminati.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato sia per i poteri officiosi del giudice del lavoro sia nella censura sull'omessa attivazione istruttoria.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori in appello nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice deve interpretare la domanda secondo il contenuto sostanziale della pretesa.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'acquiescenza e la preclusione al rilievo del vizio non dedotto.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di appello.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di appello.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di appello nel rito del lavoro.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese di lite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati per i criteri di interpretazione della domanda e della disciplina applicabile al compenso.

  • legge n. 38/1986

    richiamata come base della disciplina generale di calcolo delle quote di carovita nel periodo 1986/1992.

  • art. 16 d.P.R. n. 13/1986

    richiamato per il criterio di determinazione delle quote di carovita, in combinazione con la legge n. 38/1986.

  • art. 411 d.P.R. n. 289/1987

    richiamato dai ricorrenti come parte della disciplina dei criteri di calcolo dell'indennità di carovita.

  • d.P.R. n. 13/1986

    richiamato nella ricostruzione dei criteri generali di calcolo delle quote di carovita.

  • d.P.R. n. 289/1987

    richiamato nella ricostruzione dei criteri di calcolo del compenso e della rivalutazione delle quote.

  • d.P.R. n. 882/1984

    richiamato dai ricorrenti nella sequenza normativa posta a fondamento della domanda.

  • d.P.R. n. 314/1990

    richiamato come fonte dei criteri di attribuzione e calcolo del compenso aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per carenza di allegazioni sussiste solo quando manchino del tutto o siano assolutamente indeterminati petitum e causa petendi; se il vizio non è rilevato in primo grado, esso si converte in motivo di impugnazione e deve essere dedotto come tale.
  • Qualora il giudice dichiari inammissibile una domanda o un motivo di gravame per carenze dell'atto introduttivo, le eventuali argomentazioni sul merito rese dopo tale declaratoria sono svolte ad abundantiam e non possono sostituire la vera ratio decidendi.
  • Il difetto di allegazione può determinare nullità della domanda, ma non automaticamente infondatezza nel merito: se la nullità è sanata o non è validamente rilevata, il giudice deve esaminare la pretesa e la documentazione prodotta.
  • Nel giudizio di appello del rito del lavoro, la parte che censura la decisione deve colpire specificamente la ragione effettiva della pronuncia; se il provvedimento si fonda sull'inammissibilità, non è sufficiente contestare solo il merito.
  • L'interpretazione della domanda e della disciplina applicabile deve tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa e non di un formalismo meramente testuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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