Cassazione Civile, Ordinanza n. 23111/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, dell'indennità giornaliera prevista per il personale sanitario turnista dall'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità 1 settembre 1995, con riferimento alla giornata successiva a un turno notturno di 12 ore. La lavoratrice, infermiera professionale in servizio presso un ospedale pubblico, aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità anche per il giorno non lavorato successivo allo smonto notturno, qualificato come riposo compensativo. L'azienda ricorrente ha censurato la sentenza d'appello denunciando violazione delle norme sull'orario di lavoro e del contratto collettivo, sostenendo che non vi fosse superamento delle 36 ore settimanali e che, pertanto, la giornata successiva al turno notturno dovesse essere considerata un normale giorno non lavorato o, comunque, il secondo riposo settimanale, non un riposo compensativo. Ha inoltre richiamato la disciplina del lavoro su cinque giorni settimanali e la giurisprudenza relativa al sabato non lavorato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della giornata successiva al turno notturno di 12 ore come riposo compensativo, perché funzionalmente destinata a recuperare il maggior stress psico-fisico derivante da una prestazione lavorativa particolarmente intensa e gravosa, resa in turnazione sulle 24 ore. La Corte ha chiarito che, ai fini dell'indennità di turno ex art. 44, comma 3, c.c.n.l., non è necessario che vi sia stato un superamento dell'orario settimanale complessivo di 36 ore: è sufficiente che il riposo sia causalmente collegato alla maggiore penosità della prestazione lavorativa turnista. È stata inoltre distinta la questione dal precedente orientamento sul sabato non lavorato, ritenuto non sovrapponibile al caso dello smonto dopo turno notturno. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'azienda ricorrente.
Norme richiamate
art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità 1 settembre 1995
"L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi"
L'indennità giornaliera spetta ai turnisti quando il giorno non lavorato sia qualificabile come riposo compensativo, cioè come recupero della maggiore gravosità della prestazione resa in turni; non è necessario che vi sia superamento dell'orario settimanale complessivo.
art. 26 c.c.n.l. Comparto Sanità 7 aprile 1999
"adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico"
La previsione conferma che nei turni continuativi sulle 24 ore il riposo tra i turni ha funzione di recupero psico-fisico e orienta la qualificazione del giorno di smonto come riposo compensativo.
art. 5 c.c.n.l. 10 aprile 2008
È richiamato come integrazione della disciplina dell'orario di lavoro nel comparto sanità.
art. 22 legge n. 724/1994
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'orario settimanale ripartito su cinque giorni non renderebbe compensativo il giorno successivo al turno notturno.
art. 3 d.lgs. n. 66/2003
È invocato dalla ricorrente nel quadro delle censure sull'orario di lavoro e sulla qualificazione dei giorni non lavorati.
art. 2109 c.c.
È richiamato dalla ricorrente in tema di riposo settimanale e organizzazione dell'orario di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella disciplina collettiva del personale sanitario turnista, la giornata non lavorata immediatamente successiva a un turno notturno prolungato può integrare riposo compensativo se è causalmente destinata al recupero della maggiore penosità della prestazione.
- Ai fini della spettanza dell'indennità giornaliera per il lavoro turnista, non è indispensabile che la prestazione abbia superato in concreto l'orario settimanale ordinario: rileva anche il riposo programmato per compensare la maggiore gravosità del singolo turno.
- La nozione di riposo compensativo va distinta dal riposo settimanale ordinario e dal semplice giorno di non lavoro derivante dalla distribuzione legale dell'orario su cinque giorni.
- L'interpretazione della clausola collettiva sull'indennità deve essere sistematica e coordinata con le norme contrattuali che impongono riposi adeguati per il recupero psico-fisico nei turni sulle 24 ore.
- Le controversie sul trattamento economico del lavoro turnista richiedono di verificare la funzione concreta del giorno di assenza dal servizio, più che il solo dato formale del superamento dell'orario settimanale.
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