Cassazione Civile, Ordinanza n. 23103/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce da un verbale di conciliazione giudiziale che aveva definito una controversia di lavoro avente ad oggetto differenze retributive per indennità di perequazione. In base al verbale, l'università si era impegnata a corrispondere alla lavoratrice una somma lorda di euro 110.000, con previsione che l'azienda ospedaliero-universitaria versasse la provvista all'università. La lavoratrice ha poi notificato un precetto per euro 29.000, sostenendo che l'importo pagato fosse stato indebitamente decurtato della quota contributiva previdenziale a carico del datore di lavoro, quota che non doveva, secondo lei, ricadere sulla dipendente. L'università ha proposto opposizione al precetto; il tribunale e poi la corte d'appello hanno escluso la legittimazione passiva del policlinico verso la lavoratrice, ma hanno ritenuto che l'importo lordo pattuito non includesse gli oneri contributivi datorili, e hanno quindi respinto l'opposizione nei confronti dell'università, accogliendo l'appello incidentale di quest'ultima nei rapporti interni di manleva. In cassazione, il policlinico ha dedotto: nullità della motivazione per asserita apparenza; omesso esame di documenti e note precedenti alla conciliazione; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e delle norme sul titolo esecutivo, sostenendo che la transazione fosse unica e omnicomprensiva e coprisse anche gli oneri riflessi; ulteriori omessi esami e vizi in tema di spese. L'università, con ricorso incidentale, ha lamentato violazione delle norme sull'opposizione all'esecuzione e sull'interpretazione del contratto, sostenendo che il pagamento effettuato fosse integralmente satisfattivo e che non potessero aggiungersi ulteriori somme a carico suo o del policlinico. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi del ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale: ha escluso la motivazione apparente, ha affermato che la documentazione indicata non integrava un "fatto storico" decisivo omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., e ha ribadito che l'interpretazione del verbale di conciliazione è attività riservata al giudice di merito, sindacabile solo entro limiti ristretti. Ha inoltre osservato che i contributi a carico del datore di lavoro non possono essere posti a carico della lavoratrice. Il ricorso principale è stato rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione di merito nella parte sfavorevole al policlinico: il ricorso principale è stato rigettato perché le censure riguardavano, in sostanza, una diversa lettura del verbale conciliativo e documenti anteriori, senza integrare vizi di motivazione o omesso esame di fatti storici decisivi; il ricorso incidentale dell'università è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni sostanziali. Sono state inoltre regolate le spese di legittimità: la ricorrente principale e la ricorrente incidentale sono state condannate in solido verso la lavoratrice, mentre il policlinico è stato condannato verso l'università per il rapporto di manleva. È stato infine disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per nullità della sentenza è stata ritenuta infondata perché la motivazione, ancorché sintetica, consentiva di comprendere la ratio decidendi.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non rispetto alla mancata considerazione di documenti o risultanze processuali in sé.
La critica alla interpretazione del verbale transattivo è stata dichiarata inammissibile perché mirava a sostituire una diversa lettura negoziale a quella, non implausibile, del giudice di merito.
Richiamato dalle parti in relazione al titolo esecutivo; la Corte ha mantenuto ferma la lettura del verbale di conciliazione come titolo da interpretare secondo il suo tenore e la struttura dell'accordo.
art. 97 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini della soluzione; non ha inciso sull'esito.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini della soluzione; non ha inciso sull'esito.
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere l'inutilizzabilità del precetto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché in sostanza proponeva una diversa interpretazione del titolo.
Richiamato con riferimento alla transazione; la Corte ha ribadito che il contenuto dell'accordo va apprezzato secondo i criteri ermeneutici, ma senza sostituire una nuova valutazione di merito in cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione non è apparsa inesistente o meramente apparente, poiché la Corte d'appello ha espresso il nucleo del proprio ragionamento decisorio.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
Non vi è nullità della sentenza quando la motivazione, pur concisa, consente di ricostruire l'iter logico della decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la parte soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valorizzazione di documenti o la richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- L'interpretazione di un accordo transattivo o di un verbale di conciliazione è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente viziata, non per semplice dissenso sul risultato interpretativo.
- Quando il titolo negoziale prevede una somma lorda destinata al lavoratore, gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro non possono essere posti a carico del dipendente, salvo pattuizione inequivoca in senso contrario.
- La motivazione è apparente solo se manca del tutto il nucleo giustificativo della decisione; non è sufficiente che sia sintetica, purché consenta di comprendere la ratio decidendi.
- La denuncia di violazione dei canoni interpretativi non può essere usata per introdurre in cassazione una nuova ricostruzione del contenuto dell'accordo, se la lettura adottata dal giudice di merito è plausibile e coerente con il testo esaminato.
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