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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23106/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, avanzata da un professore associato utilizzato per attività assistenziale presso un’azienda ospedaliera, di ottenere differenze su una indennità perequativa/assistenziale. Il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per un importo molto elevato, che il giudice di merito ha però revocato riconoscendo solo una somma inferiore sulla base del conteggio dell’azienda. In appello è stata confermata la decisione di primo grado: la corte territoriale ha ritenuto che la deliberazione aziendale richiamata dal ricorrente non integrasse un riconoscimento del debito per l’importo preteso, ma si limitasse a indicare le basi di calcolo per la rideterminazione di alcune voci retributive, senza menzionare la somma rivendicata. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1988 c.c., sostenendo che la delibera dell’ente pubblico costituisse ricognizione di debito con conseguente inversione dell’onere probatorio, e ha censurato anche l’interpretazione della delibera e della quantificazione delle somme dovute. La Corte di cassazione ha però ritenuto che i motivi non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché non attaccavano specificamente la statuizione secondo cui la delibera non conteneva il riconoscimento del credito richiesto, né la motivazione per cui il documento si limitava a fissare le basi di calcolo senza indicare l’importo domandato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure non erano specifiche e non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza di appello. In particolare, la doglianza sull’art. 1988 c.c. e sulla natura di riconoscimento del debito della deliberazione aziendale non attaccava la ratio centrale secondo cui la delibera non conteneva l’importo richiesto né un riconoscimento del credito per quella somma. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La Corte richiama la norma invocata dal ricorrente in tema di ricognizione di debito, ma rileva che la censura non si confronta con l’accertamento di merito secondo cui la delibera aziendale non conteneva un riconoscimento del credito nella misura pretesa.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come vizio dedotto per violazione di legge, ma il motivo è ritenuto inammissibile perché non specificamente riferito alla decisione impugnata.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    La Corte afferma che, nel giudizio di cassazione a critica vincolata, i motivi devono essere specifici, completi e pertinenti alla decisione; la mancanza di specifica attinenza al decisum equivale alla mancata enunciazione del motivo e comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; se le censure non incidono sulla base decisiva della decisione, il ricorso è inammissibile.
  • La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. può operare solo se l’atto dal quale si pretende di desumerla contenga effettivamente il riconoscimento del credito dedotto; non basta richiamare un atto amministrativo che si limiti a indicare basi di calcolo o criteri di rideterminazione di voci retributive.
  • L’invocazione dell’effetto di inversione dell’onere della prova presuppone la dimostrazione che vi sia stata una valida ricognizione del debito riferita proprio all’importo azionato; in mancanza, resta in capo all’attore l’onere di provare la fondatezza della propria pretesa.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non può consistere in una critica generica alla valutazione del contenuto dell’atto compiuta dai giudici di merito, ma deve indicare con precisione l’errore di diritto e la sua incidenza sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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