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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26286/2025 del 27/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per il pagamento del saldo relativo alla fattura n. 21/2003 (euro 5.119,80) per compenso professionale per prestazioni giudiziali in materia penale; il resistente eccepiva la prescrizione (prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.) e, in riconvenzionale, chiedeva il risarcimento da lite temeraria di euro 10.000,00.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del ricorrente (l'avv. Riccardi). Ha confermato la correttezza, quanto ai fatti di merito, delle valutazioni sulle interruzioni della prescrizione: la fattura non è stata ritenuta atto idoneo ad interrompere la prescrizione perché indirizzata al Comune e non provata la sua conoscenza da parte del debitore; il pagamento parziale mediante assegno non è stato considerato riconoscimento del debito in assenza di prova che fosse stato effettuato a titolo di acconto né era provata la riconducibilità del pagamento alla specifica fattura; la registrazione della conversazione non è stata valutabile come prova decisiva essendo stragiudiziale e tardiva; la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. è stata rigettata per mancata allegazione del dolo o della colpa grave e del danno. Parzialmente accolto il primo motivo del ricorso incidentale: la compensazione delle spese operata dalla Corte d'Appello è stata ritenuta errata (non sussisteva reciproca soccombenza, essendo rigettata integralmente la domanda attorea in appello) e la causa è cassata in parte qua e rimessa alla Corte d'Appello di Salerno per la liquidazione delle spese dei precedenti gradi e del giudizio di rinvio. In aggiunta, è stato disposto l'obbligo per il ricorrente principale del versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Norme richiamate

  • artt. 62-72 D.L. n. 69/2013 (conv. l. n. 98/2013)

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2021 che ha dichiarato l'illegittimità di talune disposizioni ma ha ammesso la "temporanea tollerabilità" della partecipazione del giudice ausiliario ai collegi di Corte d'appello fino all'adozione della riforma complessiva (termine indicato dalla Corte costituzionale).

  • art. 106 Cost.

    Riferimento alla disciplina costituzionale sull'impiego di magistrati onorari; la Corte conferma la lettura compatibile con la temporanea tollerabilità disposta dalla Corte costituzionale.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla presunta violazione per decisione resa da giudice ausiliario; la Corte ha ritenuto la partecipazione del giudice ausiliario compatibile nell'attuale quadro di tollerabilità.

  • art. 2712 c.c.

    La registrazione di una conversazione può costituire prova quando non contestata quanto alla veridicità o al contenuto da chi è contro cui è prodotta e quando almeno uno degli interlocutori è parte; il disconoscimento deve essere chiaro e circostanziato.

  • art. 2956 c.c.

    Richiamata la disciplina sulla prescrizione presuntiva degli obblighi di pagamento: il debitore che eccipisce la prescrizione presuntiva è tenuto a provare il decorso del termine; l'ammissione extragiudiziale del debitore non vale per neutralizzare la prescrizione presuntiva nel giudizio.

  • art. 2959 c.c.

    Affermato che l'ammissione del debitore resa fuori del giudizio può valere solo ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., ma non per l'effetto di paralizzare la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c.

  • art. 2944 c.c.

    Il pagamento parziale non consiste automaticamente in riconoscimento dell'intero debito e non interrompe la prescrizione se non risulta provato che sia stato effettuato in acconto o che specifichi la destinazione al debito contestato.

  • art. 1219 c.c.

    L'atto di costituzione in mora richiede la manifestazione di volontà del creditore rivolta al debitore con esplicita richiesta di adempimento; non ogni fattura o sollecitazione ha rilevanza interruttiva se non è recettiva nei confronti del debitore e non contiene richiesta chiara.

  • art. 2943 c.c. e art. 2934 c.c.

    L'interruzione della prescrizione può emergere da atti idonei a manifestare l'intenzione di esercitare il diritto; l'accertamento circa la natura interruttiva è indagine di fatto di competenza del giudice di merito.

  • D.Lgs. n. 231/2002

    Richiamato come norma inapplicabile ratione temporis al rapporto controverso (disciplina successiva all'evento).

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di risarcimento per lite temeraria richiede la prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) e del danno; la Corte ha rigettato la pretesa per mancanza di prova e ha osservato che la ratio di alcune pronunce invocate (che consentirebbero maggiore flessibilità) non era applicabile ratione temporis.

  • art. 91 e art. 92 c.p.c.

    La compensazione integrale delle spese non è corretta quando, in appello, una parte ottiene l'integrale riforma della decisione di primo grado; il rigetto in appello della domanda accessoria ex art. 96 non genera automaticamente soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di rimessione per i motivi di ricorso per cassazione (richiamata per i tipi di doglianze esposte).

  • art. 1, comma 17, legge 24/12/2012 n. 228 (richiamo a art. 13 d.P.R. 115/2002)

    Disposto l'obbligo per il ricorrente principale del versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Una fattura, di per sé, non interrompe la prescrizione: per essere atto interruttivo o di costituzione in mora deve essere recettiva nei confronti del debitore e contenere una chiara richiesta/intimazione di pagamento o indicazione di termine per l'adempimento.
  • Un pagamento parziale non equivale automaticamente a riconoscimento del debito residuo né interrompe la prescrizione se non risulta che è stato effettuato a titolo di acconto o è altrimenti ricondotto in modo univoco all'obbligazione controversa.
  • Le registrazioni extracontestuali di colloqui possono essere prova se non sono disconosciute con atto chiaro e circostanziato e se almeno un interlocutore è parte; tuttavia le ammissioni stragiudiziali non neutralizzano la prescrizione presuntiva nel giudizio.
  • Nelle controversie fondate sulla prescrizione presuntiva il debitore deve provare il decorso del termine; il creditore può contrastare tale presunzione deferendo il giuramento decisorio o ottenendo un'ammissione in giudizio.
  • La domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. richiede prova del dolo o della colpa grave e del danno; il suo rigetto in sede di gravame non configura, di per sé, una soccombenza parziale che giustifichi la compensazione delle spese.
  • Le valutazioni sull'idoneità di atti a interrompere la prescrizione o sull'efficacia probatoria di elementi sono indagini di fatto riservate al giudice di merito e possono essere cassate solo per vizi motivazionali o inosservanza di regole ermeneutiche.

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