Cassazione Civile, Sentenza n. 26274/2025 del 27/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. In sintesi: (1) vizio di inammissibilità/nullità dell'appello per omissione della specifica indicazione nominativa degli eredi (violazione art. 53 d.lgs. 546/1992); (2) omissione del giudice d'appello nel pronunciarsi sull'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di appello, eseguita in modo collettivo e presso il domicilio del de cuius (art. 112 c.p.c. richiamato); (3) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992: l'accertamento di valore dell'area edificabile sarebbe stato effettuato senza rispettare i criteri normativi e senza considerare la mancata immediata suscettibilità edificatoria; (4) illegittimo utilizzo e valorizzazione dei dati OMI per l'accertamento del valore del terreno (art. 5 d.lgs. 504/1992); (5) errata valutazione della base imponibile in relazione alla maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie e ai prezzi medi (richiamo al d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in l. 4/8/2006, n. 248); (6) omissione del giudice di merito nel rilevare la carenza di motivazione dell'atto impositivo, in particolare per la mancata indicazione del coefficiente di attualizzazione utilizzato e dei criteri di determinazione (richiamo a principi di motivazione degli atti impositivi e art. 112 c.p.c.); (7) censura sulla liquidazione delle spese di lite nei due gradi di giudizio, ritenuta sproporzionata rispetto ai parametri medi stabiliti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In motivazione la Corte: (i) ha ritenuto che le censure circa l'indicazione delle parti appellate e la notifica siano infondate perché, alla luce del contenuto della sentenza impugnata e degli atti processuali, gli eredi erano chiaramente identificabili e si erano costituiti in giudizio; eventuali vizi erano sanati dalla costituzione e dall'effetto esplicativo degli atti; (ii) ha respinto le doglianze sulla motivazione dell'avviso di accertamento osservando che l'atto consentiva al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e che la perizia giurata prodotta (anche se redatta per regime di imposta sostitutiva) poteva essere utilizzata per determinare il valore imponibile purché applicasse i criteri di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; (iii) ha affermato che i dati OMI possono servire come riscontro di coerenza ma non sostituiscono la perizia di stima, e che i ricorrenti non hanno allegato contenuti decisivi della perizia che avrebbero potuto mutare l'esito; (iv) ha rigettato la censura sulle spese ritenendole congrue e contenute nei limiti medi previsti dal d.m. n. 55/2014. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese di giudizio di legittimità liquidate in € 5.500,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali 15% e accessori di legge, e ha dato atto degli eventuali ulteriori oneri contributivi (contributo unificato) ove dovuti.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
La previsione di inammissibilità dell'appello per mancata o assoluta incerta indicazione delle parti va interpretata restrittivamente; è sufficiente che le parti siano identificabili dal contesto degli atti e dalla sentenza impugnata; un'indicazione per relationem può essere idonea a evitare l'inammissibilità.
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato nelle doglianze relative alla notifica e alla motivazione degli atti; la Corte valuta se il giudice di merito abbia omesso di esaminare questioni rilevanti e, se gli elementi risultano dagli atti, può decidere nel merito senza necessità di integrazioni istruttorie.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
I criteri normativi per la determinazione del valore imponibile delle aree edificabili sono vincolanti; tuttavia una perizia giurata redatta per regime di imposta sostitutiva può essere utilizzata per l'accertamento ICI se applica i medesimi criteri indicati dall'art. 5, comma 5.
l. 28 dicembre 2001, n. 448, artt. 5 e 7
La perizia giurata prodotta ai fini dell'imposta sostitutiva (art. 7) è ammessa come fonte di prova del valore purché sussista sostanziale equivalenza dei criteri di valutazione con quelli previsti per l'ICI.
d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2, comma 2, conv. in l. 21 febbraio 2003, n. 27
Richiamato come quadro normativo del regime della perizia giurata; non impedisce l'utilizzo della perizia per fini ICI se i criteri sono compatibili.
decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
Stabilisce parametri medi e fasce per la liquidazione degli onorari nelle controversie tributarie; il giudice può liquidare compensi nei limiti minimo-massimo senza motivazione puntuale; motivazione richiesta solo per scostamenti ulteriori.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle parti soccombenti; la Corte ha dato atto della sua applicabilità nei confronti degli eredi soccombenti.
Costituzione, art. 111, comma 2
Rilevato per richiamare i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consentono alla Corte di decidere nel merito questioni non esaminate da giudici di merito quando ciò non richiede ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- L'omessa o generica indicazione delle parti nell'atto di impugnazione non determina automaticamente l'inammissibilità se le parti sono individuabili dagli atti, dalla sentenza impugnata o se si sono costituite e hanno esercitato difese nel processo; la norma di inammissibilità va interpretata restrittivamente.
- La notifica impersonalmente effettuata verso eredi presso il domicilio del de cuius può essere sanata dalla costituzione e dal compimento degli effetti tipici della notificazione, impedendo che il vizio comporti l'automatica inammissibilità dell'appello.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa e contestarla efficacemente; i profili probatori sulla stima del valore sono rimessi al giudizio di merito.
- Una perizia giurata redatta per un regime fiscale diverso può essere utilizzata per l'accertamento ICI se applica i criteri previsti dalla normativa ICI (art. 5, comma 5 d.lgs. 504/1992); i dati OMI possono fungere da riscontro di coerenza ma non sostituiscono la perizia.
- Le censure che si limitano a ri-proporre argomenti probatori senza allegare fatti decisivi o il contenuto specifico della perizia non sono idonee a costituire violazione di legge in cassazione.
- Nella liquidazione degli onorari il giudice ha discrezionalità entro i limiti fissati dal d.m. n. 55/2014; non è obbligato a motivare dettagliatamente scelte che restano entro il range minimo-massimo, salvo maggiori scostamenti.
- La Corte di legittimità può decidere nel merito su questioni non approfondite dal giudice di merito se la soluzione può essere data sulla base degli atti e senza necessità di nuovi accertamenti istruttori, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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