Cassazione Civile, Sentenza n. 26277/2025 del 27/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia tributaria relativa a un'ingiunzione di pagamento per IMU riferita a un immobile per gli anni 2012-2014. Questioni principali: legittimità del potere di accertamento esercitato dal concessionario (Assoservizi) e validità di delibere comunali di annullamento; nullità dell'atto per mancata sottoscrizione del funzionario comunale; contestazione della titolarità dell'immobile da parte della contribuente (produzione di visure catastali che documentano che Bosco/Capone non risultava titolare nel periodo 1996-2018); questioni processuali sollevate da Assoservizi in cassazione relative all'omessa pronuncia del giudice di merito su specifici motivi di appello e sulla ammissibilità dei motivi di impugnazione dell'atto presupposto
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata ai sensi della legge n.197/2022 (art.1, commi richiamati) in favore della controricorrente Capone, avendo questa depositato l'istanza di definizione e versato l'importo dovuto (€1.220,25, corrispondente al 5% del valore della controversia indicato in €24.405,12). Si è rilevato altresì che il Comune di Avellino ha recepito le disposizioni per l'applicazione della definizione agevolata e non risultava notificato alcun diniego della definizione. Il processo è pertanto stato dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non è stato richiesto ulteriore versamento a titolo di contributo unificato. La Corte non è poi entrata nel merito delle questioni sostanziali (sebbene il Pubblico Ministero avesse chiesto in subordine l'accoglimento di alcuni motivi), avendo risolto la controversia sulla base della definizione agevolata
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Eccezioni relative all'omessa pronuncia del giudice di merito su motivi rilevanti; la Corte ha esaminato i profili processuali denunciati ma l'esito principale è stato condizionato dalla declaratoria di estinzione per definizione agevolata
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Richiamato rispetto all'avanzata eccezione sulla impugnabilità delle ingiunzioni di pagamento fondate su atti presupposti non impugnati; il vizio procedurale è stato comunque superato dall'estinzione del giudizio
art. 132 cod. proc. civ.
Richiesto allorquando si denuncia violazione di specifiche norme procedurali o omesso esame di fatti decisivi; il motivo di cassazione basato su detta norma è stato trattato come uno dei censure ma non ha prodotto una pronuncia sul merito dopo la dichiarazione di estinzione
art. 360 cod. proc. civ.
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ricondotto l'istruttoria principale a questioni preliminari e poi ha dichiarato estinto il giudizio
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Principio secondo cui le emergenze catastali hanno rilevanza per fini fiscali ma non rappresentano di per sé la prova definitiva del diritto di proprietà; nella pratica giudiziaria le visure catastali possono tuttavia essere valutate come elemento idoneo a dimostrare la titolarità ai fini dell'obbligazione tributaria
legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 (commi 186 e ss., in particolare 190, 197, 198, 200, 201, 205)
commi 190, 197, 198, 200, 201, 205
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie: prevede la possibilità di estinguere le controversie pendenti con il pagamento di una percentuale del valore; stabilisce termini e conseguenze processuali (sospensione, estinzione, impugnabilità del diniego, facoltà degli enti territoriali di aderire). In applicazione di tali norme la Corte ha dichiarato estinto il processo a fronte del deposito dell'istanza e del pagamento
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, conv. l. 26 maggio 2023, n. 56
Modifiche e precisazioni ai termini e alle modalità di sospensione/definizione; rilevanti per la tempistica e gli adempimenti richiesti per ottenere la definizione agevolata
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato che non sussisteva l'obbligo di nuovo versamento per la causa estinta per definizione agevolata
TAR Campania, Sez. I, 6 novembre 2015, n. 2338
Giurisprudenza amministrativa richiamata per osservare l'illegittimità di una delibera comunale che aveva annullato in via di autotutela le delibere di affidamento del servizio di riscossione, con conseguente rilevanza sul potere di accertamento del concessionario
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dalla legge n.197/2022 consente di estinguere anche i giudizi pendenti in Cassazione se l'istante deposita la domanda e versa l'importo previsto; quando il Comune aderisce al regime e non vi è diniego, il giudice dichiara l'estinzione senza entrare nel merito
- L'estinzione per definizione agevolata ha effetto processuale di chiusura della controversia: le questioni sostanziali (legittimità dell'accertamento, titolarità dell'immobile, validità della sottoscrizione degli atti) rimangono non pronunciate e potranno avere rilievo solo in ipotesi di impugnazione del diniego o di revoca
- Le visure catastali e le certificazioni catastali sono elementi rilevanti e, spesso, decisivi ai fini tributari per dimostrare la titolarità dell'immobile nel periodo oggetto di imposta; tuttavia, formalmente, l'annotazione catastale ha valenza principale fiscale e non è sempre, di per sé, prova definitiva della titolarità di diritto
- Il potere di accertamento del concessionario puo' essere ritenuto legittimo quando gli atti amministrativi comunali abbiano convalidato o non abbiano efficacemente invalidato l'attività del concessionario; va verificata la posizione giuridica del concessionario e la eventuale pronuncia amministrativa su delibere comunali
- In caso di definizione agevolata, le spese anticipate restano a carico di chi le ha anticipate; chi valuta se aderire alla definizione deve considerare la rinuncia alla pronuncia sul merito e le possibili implicazioni in caso di successivo diniego o revoca
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 26274/2025 del 27/09/2025
- Sentenza civile · 27 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 26275/2025 del 27/09/2025
- Sentenza civile · 27 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 26276/2025 del 27/09/2025
- Sentenza civile · 27 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 26278/2025 del 27/09/2025
- Sentenza civile · 27 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 26286/2025 del 27/09/2025
- Sentenza civile · 27 set 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 26287/2025 del 27/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →