Cassazione Civile, Sentenza n. 26276/2025 del 27/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva accolto il ricorso della contribuente Bosco Antonia contro avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009-2011. Questioni principali: legittimità del potere di accertamento esercitato dal concessionario del servizio, validità della delibera comunale di annullamento, prescrizione quinquennale del credito relativo al 2009, duplicazione della pretesa per gli anni 2010-2011 (ne bis in idem) per atto impositivo previamente annullato con pronuncia irrevocabile, nullità per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, e deduzioni sull'applicabilità dell'esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) nonché sull'utilizzazione indiretta dell'unità immobiliare.
La decisione
La Corte ha rilevato in via pregiudiziale che le controricorrenti avevano presentato istanza di definizione agevolata e versato l'importo dovuto; il Comune di Avellino ha recepito le disposizioni normative sulla definizione agevolata. Sussistendo i presupposti di definizione agevolata e in assenza di diniego, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2948 c.c.
Riferimento alla prescrizione quinquennale quale causa di estinzione del debito relativo al 2009; il giudice di gravame ha ritenuto che la pretesa relativa al 2009 fosse estinta per prescrizione.
l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 (commi 186-205 rilevanti)
commi 190, 197, 198, 200, 201, 205
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti: possibilità di estinzione con pagamento di percentuale del valore della controversia, sospensione del processo su istanza del contribuente, estinzione con decreto/ordinanza in caso di deposito della domanda e versamento; norme procedurali su diniego e impugnazione. La Corte ha applicato queste disposizioni per dichiarare estinto il giudizio.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Norma che prevede l'esenzione in certe ipotesi (utilizzo speciale/enti ecc.); la ricorrente aveva dedotto la non applicabilità dell'esenzione all'unità immobiliare per i periodi considerati, ma la vertenza è stata estinta per definizione agevolata senza decisione sul merito di tale questione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalle parti in relazione all'ambito della decisione del giudice di appello (pronuncia su questioni non dedotte o non proposte); la ricorrente contestava che il giudice del gravame avrebbe deciso ultra petita sollevando di ufficio la prescrizione, ma la Corte ha ritenuto la questione superata dall'estinzione per definizione agevolata.
art. 277 c.p.c.
Richiamato nella censura relativa a pronunce di ufficio e limiti della decisione del gravame; contestazione non decisa in sede di cassazione per effetto dell'estinzione.
art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3,4,5)
Norma di cassazione invocata per vizio di motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; i motivi di ricorso basati su questi artt. sono stati valutati ma infine il processo è stato dichiarato estinto per definizione agevolata.
art. 132 c.p.c. (secondo comma, n.4)
Richiamato in riferimento all'obbligo del giudice di motivare su questioni decisive; la ricorrente denunciava omesso esame di fatto decisivo nella sentenza impugnata.
artt. 39 e 273 c.p.c.
Norme invocate dalla ricorrente relativamente all'onere probatorio e all'omesso esame di prove; anche queste questioni non sono state risolte sul merito a causa dell'estinzione del giudizio.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto non dovuto ulteriore versamento in relazione all'estinzione del processo per definizione agevolata.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Inserimento del comma sul contributo unificato richiamato per escludere ulteriori obblighi di versamento a seguito dell'estinzione.
Massime di principio
- Se il contribuente o altra parte interessata presenta domanda e versamento per la definizione agevolata prevista dalla l. 29/2022 (e il relativo ente applica la misura), il giudice può dichiarare estinto il giudizio; in tal caso le questioni di merito restano inevase.
- La definizione agevolata sospende e può estinguere il processo anche in Cassazione; l'assenza di diniego formale da parte dell'ente resistente facilita la declaratoria di estinzione.
- La prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) può estinguere il credito tributario se dimostrata per il periodo interessato (es. 2009), ma la rilevanza pratica dipende dal decorso dei termini e dalle notifiche effettuate.
- La duplicazione della pretesa (ne bis in idem) è rilevante quando esista un atto impositivo previamente annullato con pronuncia irrevocabile; in tal caso l'accertamento successivo può essere dichiarato illegittimo.
- La legittimità dell'esercizio del potere di accertamento da parte del concessionario merita verifica (anche con riferimento ad eventuali delibere comunali di annullamento o convalida), ma se la controversia si estingue per definizione agevolata tali accertamenti rimangono senza decisione definitiva.
- Contestazioni formali sull'atto (es. sottoscrizione) possono essere superate se l'atto è stato emesso dal concessionario legittimemente investito del potere; tuttavia la loro soluzione concreta richiede decisione sul merito che non si ha in caso di estinzione per definizione.
- Quando sono pendenti giudizi distinti con medesimo oggetto, il giudice dovrebbe valutare l'opportunità di sospendere o riunire i procedimenti; ma l'istanza di definizione agevolata può rendere secondaria tale problematica se il processo si estingue.
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