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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02090/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero estranee ai limiti tassativi di impugnazione previsti per la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la questione sulla qualificazione giuridica non integrasse un errore manifesto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il G.u.p. aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per più reati. Dalla motivazione emerge che il ricorso era formulato per ragioni diverse da quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: in particolare si denunciava la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, inoltre, si contestava la qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva che tali censure non erano proponibili nel caso concreto, perché l'erronea qualificazione è deducibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente percepibile, mentre qui il motivo era aspecifico e non autosufficiente rispetto ai capi d'imputazione e alla motivazione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla norma; non è consentito dedurre censure estranee a tali ipotesi.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    La doglianza sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento se non rientra nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967

    Norme incriminatrici dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento; il testo non specifica oltre la loro applicazione al caso concreto.

  • art. 697 c.p.

    Norma incriminatrice contestata e ricompresa nella pena concordata; il testo non dettaglia la condotta specifica.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice contestata e ricompresa nella pena concordata; il testo non specifica oltre la sua concreta applicazione.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
  • La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé deducibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena se la doglianza non rientra tra le ipotesi tipizzate dalla legge.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere denunciata solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile, senza margini di opinabilità e in modo palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione.
  • Un motivo di ricorso che contesti la qualificazione giuridica senza confrontarsi in modo specifico e autosufficiente con il capo d'imputazione e con la motivazione della sentenza è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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