Cassazione Penale, Ordinanza n. 02094/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo generico e il secondo manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ufficio)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'opposizione contro l'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. Il primo motivo censurava la motivazione dell'ordinanza, sostenendo in sostanza che non fosse stata adeguatamente valutata l'incidenza dell'espulsione sulla vita privata e familiare dell'interessato in relazione all'art. 8 CEDU; la Corte lo ha ritenuto generico perché non confrontato con la motivazione del provvedimento, che invece aveva esaminato specificamente i profili rilevanti. Il secondo motivo denunciava la mancata assistenza di un interprete; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché il ricorso non dimostrava che l'interprete fosse stato richiesto, non indicava per quali atti fosse necessario, non spiegava quale pregiudizio concreto fosse derivato e non allegava la tempestiva eccezione della nullità all'udienza di opposizione.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
norma base del provvedimento di espulsione oggetto di opposizione, disposta dal magistrato di sorveglianza
art. 8 CEDU
parametro di valutazione dell'eventuale ingerenza dell'espulsione nella vita privata e familiare dell'interessato
art. 143 cod. proc. pen.
disciplina dell'assistenza dell'interprete; la sua eventuale violazione è trattata come nullità a regime intermedio, che deve essere dedotta tempestivamente e con allegazione del concreto pregiudizio
art. 591 cod. proc. pen.
base implicita della declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità e manifesta infondatezza dei motivi
art. 616 cod. proc. pen.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è generico quando non si confronta in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si limita a censure assertive o approssimative.
- La doglianza relativa alla mancata assistenza dell'interprete richiede la dimostrazione della previa richiesta, l'indicazione degli atti o delle fasi processuali in cui era necessaria l'assistenza, l'allegazione del concreto pregiudizio subito e la deduzione tempestiva della relativa nullità, quando essa abbia natura intermedia.
- Quando il provvedimento di espulsione deve essere scrutinato anche alla luce dell'art. 8 CEDU, il giudice deve verificare specificamente gli elementi rilevanti per evitare un'ingerenza sproporzionata nella vita privata e familiare; tuttavia, in cassazione la censura è ammissibile solo se si confronta realmente con tale motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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