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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02097/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, già condannata in primo grado per tentato furto in abitazione aggravato in concorso, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione limitato al solo trattamento sanzionatorio. Il ricorso deduceva violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione rileva però che tale doglianza oltrepassa i limiti del giudicato ormai formatosi, poiché la precedente sentenza rescindente aveva già espressamente disatteso la medesima questione di prescrizione, effettuandone anche il calcolo e fissandone la scadenza al 2027. La ricorrente invocava anche l'art. 625-bis c.p.p. per correggere un supposto errore di diritto della sentenza rescindente, ma la Corte osserva che il rimedio straordinario riguarda solo l'errore di fatto, non gli errori di diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la questione della prescrizione fosse già coperta dal giudicato interno/esterno formatosi in seguito alla precedente decisione rescindente e che non fosse esperibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per dedurre un errore di diritto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato nel capo d'imputazione per il tentativo di furto in abitazione.

  • art. 110 c.p.

    richiamato nel capo d'imputazione per il concorso di persone nel reato.

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato per il reato di furto in abitazione contestato all'imputata.

  • art. 625 c.p.

    richiamato per l'aggravante contestata.

  • art. 625-bis c.p.p.

    ritenuto non esperibile per correggere un supposto errore di diritto, poiché il rimedio straordinario è limitato all'errore di fatto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone una questione già coperta dal giudicato formatosi sulla precedente decisione rescindente, soprattutto se la Corte abbia già esaminato e disatteso la stessa doglianza.
  • Il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per denunciare errori di diritto o una diversa interpretazione delle norme sostanziali o processuali, essendo circoscritto all'errore di fatto.
  • Quando la precedente decisione di legittimità abbia già determinato il dies ad quem della prescrizione, la parte non può nuovamente sollecitarne la declaratoria mediante un ricorso che travalichi i confini del giudicato.
  • La manifesta infondatezza della doglianza, se accertata in sede di legittimità, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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