Cassazione Penale, Ordinanza n. 02096/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a sette mesi di reclusione per due reati commessi l'11.9.2018, relativi all'occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e alla violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I motivi dedotti erano quattro: 1) diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) maturazione della prescrizione; 3) illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena; 4) vizi del trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando la pluralità dei reati e la natura permanente della condotta cessata solo per intervento dell'Ispettorato del Lavoro; ha escluso la prescrizione applicando il principio delle Sezioni Unite sulla perdurante operatività del regime di sospensione del corso della prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; ha giudicato corretta la motivazione sul diniego della sospensione condizionale, fondata su un giudizio prognostico negativo desunto dalla condotta successiva; ha infine ritenuto sufficiente la motivazione sulla pena, essendo la stessa prossima al minimo edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta; possono rilevare la pluralità dei reati e la permanenza cessata per intervento esterno, elementi incompatibili con una qualificazione del fatto come di speciale tenuità.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione ... continua ad essere applicabile ... in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019
Per i reati commessi nel periodo indicato continua ad applicarsi il regime di sospensione del corso della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017, anche dopo la legge n. 134 del 2021.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma incriminatrice contestata per l'occupazione alle dipendenze di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.
art. 18, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008
Norma incriminatrice contestata in relazione alla violazione di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità deve avere carattere complessivo e può legittimamente considerare la pluralità dei fatti-reato, specie se unificati dal vincolo della continuazione, per verificare se la condotta sia davvero episodica e il pregiudizio al bene tutelato sia minimale.
- Quando il reato ha natura permanente, la cessazione della permanenza intervenuta per effetto di un accertamento esterno o dell'intervento dell'autorità costituisce un elemento non neutro nella valutazione della particolare tenuità del fatto.
- Per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, continua ad applicarsi il regime di sospensione del corso della prescrizione previsto dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non essendo operativa una diversa disciplina retroattiva in favore dell'imputato.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere sorretto da un giudizio prognostico negativo fondato sulla condotta successiva dell'imputato; tale valutazione è distinta da quella relativa alla gravità del reato e alla quantificazione della pena.
- Quando la pena base è determinata in misura prossima al minimo edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere assolta con il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, senza necessità di una motivazione particolarmente estesa.
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