Cassazione Penale, Ordinanza n. 02095/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato l'impugnazione contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con cui, ravvisata l'attualità della pericolosità sociale dell'interessato, è stata disposta l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata già applicata con sentenza di condanna. La difesa deduce doglianze essenzialmente in fatto, chiedendo una diversa lettura degli elementi valorizzati dai giudici di merito; in particolare contesta la valutazione di pericolosità attuale, che il Tribunale aveva fondato sul ritorno del condannato nel territorio di operatività del clan in cui aveva avuto posizioni anche apicali, sull'attuale sottoposizione a misura di prevenzione, sulla mancanza di lavoro e sulla mancata partecipazione, durante la detenzione, ad attività trattamentali. La Corte rileva che tali censure mirano soltanto a una rivalutazione del significato degli elementi fattuali già esaminati, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione impugnata non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente quale base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti di sorveglianza, non è consentita una rivalutazione del merito degli elementi fattuali posti a base della decisione impugnata quando la motivazione sia logicamente coerente e non manifestamente contraddittoria.
- La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale può essere sorretta da plurimi elementi oggettivi e anche recenti, considerati unitariamente dal giudice di merito.
- Se il ricorso per cassazione si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle risultanze valutative, senza evidenziare vizi logici rilevanti della motivazione, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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