Cassazione Penale, Ordinanza n. 02088/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice di merito aveva condannato l'imputato alla pena di 206 euro di ammenda per la contravvenzione prevista dall'art. 109 T.u.l.p.s., ritenendo che, quale gestore di una struttura alberghiera, avesse alloggiato otto soggetti privi di documento di identità. Con il ricorso per cassazione la difesa ha contestato la motivazione sulla componente soggettiva del reato, sostenendo in sostanza che non potesse pretendersi un dovere minimo di diligenza nella vigilanza e nell'identificazione degli ospiti della struttura ricettiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata quanto all'elemento soggettivo della contravvenzione e ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo privo di consistenza, che negava inammissibilmente il dovere di diligenza dell'albergatore in ordine alla verifica dell'identità degli alloggiati senza offrire elementi idonei a dimostrare di avere fatto tutto il possibile per osservare la norma violata. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 109 T.u.l.p.s.
La norma impone, per chi esercita l'attività alberghiera o ricettiva, un dovere di identificazione e vigilanza sugli ospiti; la violazione integra una contravvenzione punibile anche sul piano colposo, valutata secondo il parametro dell'agente modello.
art. 133 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di contravvenzioni, la censura sull'elemento soggettivo è inammissibile se si limita a negare il dovere di diligenza richiesto dalla norma senza confrontarsi con il parametro dell'agente modello e senza allegare elementi concreti che dimostrino l'adozione di tutte le cautele esigibili.
- Per l'albergatore o gestore di una struttura ricettiva sussiste un dovere minimo di controllo sull'identità delle persone alloggiate; la sua omissione può integrare la colpa richiesta dalla contravvenzione.
- Quando l'accusa abbia già fornito la prova della colpa in relazione a una contravvenzione, grava sulla difesa l'onere di allegare e dimostrare gli elementi dell'eccezione, cioè che l'imputato abbia fatto tutto il possibile per osservare la norma violata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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