Cassazione Penale, Ordinanza n. 02089/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catania aveva confermato, in parziale riforma della decisione di primo grado, la condanna dell'imputato alla pena di un mese e quindici giorni di arresto per il reato di detenzione abusiva di armi ex art. 697 c.p. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la scelta della pena detentiva invece di quella pecuniaria. In particolare, si lamentava che il giudice di merito non avesse valorizzato il fatto che il reato fosse prossimo alla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza si fondasse su un'erronea interpretazione delle norme applicabili, perché tanto la concessione delle attenuanti generiche quanto la determinazione del trattamento sanzionatorio presuppongono la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole. La prossimità alla prescrizione non è un elemento riconducibile a tali criteri e non può quindi fondare né il riconoscimento delle attenuanti generiche né la scelta della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato era stato condannato in appello
le attenuanti generiche richiedono la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la prossimità alla prescrizione non è elemento decisivo
criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole, cui deve commisurarsi sia il giudizio sulle attenuanti generiche sia la determinazione della pena
Massime di principio
- Ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice deve fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato.
- La prossimità della prescrizione non integra, di per sé, un parametro valutabile per concedere le attenuanti generiche o per orientare la scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria.
- Una censura che pretenda di sostituire ai criteri legali di commisurazione della pena un dato estraneo a tali criteri è manifestamente infondata e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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