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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento prot. 12242 del 2 luglio 2025 del Comune di Malcesine recante la «Comunicazione di avvenuta decadenza dell’istanza ai sensi dell’articolo 44, comma 11, D.lgs 259/2003 di cui alla richiesta di: “Installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. - impianto con potenza singola antenna maggiore di 20 W”», nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202501318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di avvenuta decadenza dal titolo formatosi per silenzio assenso e conseguente archiviazione dell'istanza per l'installazione di una stazione radio base

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'operatore aveva presentato al Comune un'istanza ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per l'installazione di una stazione radio base. Decorso il termine previsto dalla legge senza determinazioni ostative, si era formato il silenzio assenso. Il Comune aveva tuttavia adottato un verbale negativo della conferenza di servizi e un successivo atto di comunicazione, impugnati in un precedente giudizio. Con sentenza del 20 giugno 2025 il TAR aveva annullato tali atti e accertato la formazione del silenzio assenso alla data del 20 giugno 2024. Il Comune, con il provvedimento impugnato, aveva ritenuto che il termine perentorio di dodici mesi per la realizzazione delle opere fosse già decorso dalla formazione del silenzio assenso e aveva dichiarato la decadenza del titolo. Con il primo motivo l'operatore ha sostenuto che, fino alla pubblicazione della sentenza che aveva rimosso gli atti comunali ostativi, non era stato possibile iniziare i lavori; pertanto, il termine di dodici mesi non poteva decorrere durante il periodo in cui l'amministrazione aveva formalmente negato l'autorizzazione. In via subordinata è stata dedotta la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il provvedimento di decadenza. L'art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003 stabilisce un termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso o dalla formazione del silenzio assenso, entro il quale devono essere realizzate le opere, a pena di decadenza. Secondo il Collegio, la ratio acceleratoria della disposizione presuppone che l'operatore possa concretamente iniziare i lavori. Quando il Comune adotta un provvedimento espresso di segno contrario che nega l'istanza, anche se illegittimo e inefficace, l'operatore non può procedere all'esecuzione delle opere senza esporsi alle conseguenze dell'atto amministrativo. Ne consegue che il termine di dodici mesi non decorre, ai fini della decadenza, finché l'atto ostativo non sia rimosso in sede giurisdizionale. Nel caso concreto, gli atti comunali ostativi sono stati rimossi soltanto con la sentenza del 20 giugno 2025; da tale data decorre quindi il termine perentorio. Il Comune ha illegittimamente individuato un dies a quo anteriore e ha pertanto dichiarato la decadenza senza che il termine fosse scaduto. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è stato assorbito. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; nulla è stato disposto nei confronti dell'ARPA Veneto, non costituita e non responsabile dell'ostacolo alla realizzazione dell'impianto.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    Le istanze di autorizzazione si intendono accolte

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione comporta la formazione del silenzio assenso sull'istanza di installazione della stazione radio base.

  • art. 44, comma 11, d.lgs. 259/2003

    Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso

    Il termine perentorio per la realizzazione delle opere decorre dalla formazione del titolo soltanto quando l'operatore sia concretamente in condizione di eseguire i lavori; un provvedimento comunale ostativo impedisce la decorrenza del termine fino alla sua rimozione.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Il provvedimento comunale successivo e contrario al silenzio assenso, sebbene illegittimo, è comunque inefficace; tuttavia, finché non sia rimosso, preclude all'operatore l'avvio dei lavori.

  • art. 2935 c.c.

    Esprime il principio generale secondo cui il termine inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere concretamente esercitato; il principio è applicabile anche al termine di decadenza in esame.

  • art. 2964 c.c.

    La non applicabilità alla decadenza delle norme sulla sospensione e interruzione della prescrizione non impedisce di applicare il principio generale dell'art. 2935 c.c. sull'effettiva esercitabilità della facoltà.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Il termine perentorio previsto dall'art. 44, comma 11, d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base decorre dalla formazione del silenzio assenso solo se l'operatore è concretamente libero di iniziare i lavori.
  • L'adozione da parte del Comune di un provvedimento espresso di diniego, anche se illegittimo e inefficace perché contrario a un silenzio assenso già formato, impedisce all'operatore di eseguire le opere fino alla rimozione dell'atto in sede giurisdizionale.
  • Il termine di decadenza collegato all'inutile decorso del termine per la realizzazione delle opere non può decorrere durante il periodo in cui un atto amministrativo ostativo rende giuridicamente non praticabile l'esercizio della facoltà di costruire; il dies a quo coincide con la rimozione dell'ostacolo.
  • L'amministrazione non può dichiarare la decadenza da un titolo formatosi per silenzio assenso computando il termine di realizzazione a partire da una data in cui essa stessa aveva negato l'autorizzazione e impedito l'avvio dei lavori.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamento

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