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Sentenza

Sentenza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione all'attribuzione di complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 4 febbraio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, del valore annuo di 500 euro, per gli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di 1.500 euro. Poiché il Ministero non aveva provveduto spontaneamente, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha chiesto l'attivazione della Carta con accredito dell'importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata validamente notificata presso il domicilio digitale dell'amministrazione, che costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e che la sentenza era passata in giudicato. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di 1.500 euro, senza ulteriori accessori, poiché tale somma non costituisce voce retributiva. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento, adottare gli atti di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa giustificare l'inottemperanza. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità non è stata ritenuta necessaria alla luce della nomina del commissario ad acta e delle ulteriori ragioni ostative individuate nella crisi della finanza pubblica, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, restituzione del contributo unificato eventualmente versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura può tuttavia essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, è possibile procedere all'esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, purché validamente notificate.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro, oggetto della condanna da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga un obbligo conformativo o condannatorio all'amministrazione.
  • Ai fini dell'ottemperanza, la notificazione all'amministrazione della copia conforme del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale è idonea a costituire il titolo esecutivo, senza necessità della formula esecutiva, quando la legge applicabile ne esclude l'apposizione.
  • Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, ricorrendone gli ulteriori presupposti, il giudizio di ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta e imporgli di adottare tutti gli atti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicuri una tutela esecutiva adeguata e sussistano altre ragioni ostative, quali la complessità del procedimento attuativo, la pluralità dei soggetti coinvolti, la crisi della finanza pubblica e l'eccezionale serialità del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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