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Sentenza

Sentenza n. 410/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La sentenza aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico nel quale la ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero, con condanna al pagamento complessivo di € 2.000,00. La pronuncia era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale in data 11 ottobre 2024; era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha quindi lamentato l'inerzia ministeriale e chiesto l'attivazione della Carta con accredito della somma dovuta, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il titolo era passato in giudicato, come comprovato dal certificato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; ed era incontestata la mancata esecuzione da parte del Ministero. Il Ministero è stato pertanto dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 2.000,00, esclusi ulteriori accessori, poiché la somma non è stata ritenuta assimilabile a voci retributive. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'incarico. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre contributo unificato eventualmente versato, spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la disciplina processuale applicata dal TAR al giudizio di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    Nel testo è richiamato quale norma relativa alla notificazione del titolo esecutivo; alla luce della modifica legislativa indicata, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuta dal giudicato presupposto anche per gli anni di servizio a tempo determinato indicati nella sentenza.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato utilizzato per comprovare l'esistenza del presupposto dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il giudicato imponga all'Amministrazione un obbligo di conformazione nel caso deciso.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione rilevano la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la prova del passaggio in giudicato della sentenza.
  • Accertata l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese l'allocazione in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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