Sentenza n. 409/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Venezia n. 271/2025, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 27 marzo 2025 e non era stata spontaneamente eseguita. Ha rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo di € 2.500,00, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era stato notificato presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, era munito di efficacia esecutiva senza necessità di formula esecutiva, era passato in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, disponendo l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo di € 2.500,00, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è stata qualificata come voce retributiva. Ha nominato, per l’eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà porre in essere anche gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento necessari; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostativa, in concreto, la nomina del Commissario ad acta, unitamente alle ragioni riconducibili alla crisi della finanza pubblica, alla rilevanza degli interessi pubblici e alla complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti e risulta interessato da un contenzioso seriale eccezionale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre accessori, restituzione dell’eventuale contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al decisum.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando, avuto riguardo alla specialità della posizione del debitore pubblico, sussistano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella nomina del Commissario ad acta, nella crisi della finanza pubblica e nella complessità dell’adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso concreto, un presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
Come richiamato dal TAR, la notificazione del provvedimento giudiziale presso il domicilio digitale dell’Amministrazione rileva ai fini dell’efficacia esecutiva del titolo.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
La disposizione, richiamata con riferimento all’art. 479 c.p.c., consente che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscano titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato previsto dalla norma è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
La disposizione è richiamata per individuare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L’ottemperanza è ammissibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che accerti un obbligo della pubblica amministrazione, purché il titolo sia stato notificato, sia comprovato il passaggio in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato e nominare sin dall’origine un Commissario ad acta destinato a subentrare in caso di persistente inerzia.
- Il Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di un giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione deve adottare tutti gli atti contabili e amministrativi necessari, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’insufficienza dei fondi stanziati o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione può essere negata, pur essendo astrattamente ammissibile, quando la nomina del Commissario ad acta assicuri uno strumento alternativo di esecuzione e ricorrano ulteriori ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica e la complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento.
- La penalità di mora può essere esclusa quando l’esecuzione del giudicato richieda un procedimento articolato, coinvolga più strutture o soggetti e il ritardo risulti collegato anche alla gestione di un eccezionale contenzioso seriale, purché tali circostanze siano valutate concretamente dal giudice.
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