Sentenza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso n. 256/2025, concernente il pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore retributivo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 256/2025 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso. Nel corso della camera di consiglio, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle differenze retributive dovute. Il giudizio ha quindi riguardato esclusivamente l’originaria mancata esecuzione del titolo giudiziale e le conseguenze sulle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione ha eseguito la sentenza del giudice del lavoro mediante il pagamento delle differenze retributive. Ai fini della regolazione delle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’esecuzione è intervenuta soltanto dopo la notificazione del ricorso introduttivo e che la pretesa azionata nel giudizio di ottemperanza era complessivamente fondata. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre imposte e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
ai sensi 34, comma 5, cod. proc. amm.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue il titolo giudiziale e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nel corso del processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del titolo non esclude la decisione sulle spese: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale valutando la fondatezza originaria della pretesa e la condotta processuale delle parti.
- Quando l’amministrazione esegue il titolo soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, la fondatezza della pretesa originaria può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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