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Sentenza

Sentenza n. 408/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all’accredito di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero all’accredito complessivo di € 1.500,00. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché la persistente inerzia del Ministero, nonostante la notifica della sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione; costituiva titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022; era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996; ed era stato dimostrato il passaggio in giudicato mediante certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e accredito dell’importo di € 1.500,00, senza ulteriori accessori, non trattandosi di somme qualificabili come voci retributive. È stato nominato, per l’ipotesi di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere dall’Amministrazione l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”

    Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza da eseguire.

  • art. 479 c.p.c.

    La sentenza notificata all’Amministrazione costituisce titolo esecutivo; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali non necessitano più dell’apposizione della formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha modificato l’art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine era decorso senza adempimento.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La certificazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario ha dimostrato la definitività del titolo da eseguire.

Massime di principio

  • È ammissibile l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la controversia rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo, la sua notificazione all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin da subito un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il Commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
  • L’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti costituisce adempimento distinto dal pagamento di voci retributive e, in quanto tale, non comporta il riconoscimento di ulteriori accessori quando il giudicato da eseguire non li preveda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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