Sentenza n. 411/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.059,03, oltre interessi legali, per indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 401/2025 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato e ritualmente notificata, lamentando il mancato pagamento da parte del Ministero delle somme riconosciute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi. Il credito non risultava contestato né nell'an né nel quantum e l'Amministrazione, non costituita in giudizio, non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. L'azione non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, poiché tali somme erano state distratte in favore dei difensori e non erano state azionate nel presente giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, inclusi stanziamento in bilancio, impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e adottare le misure conseguenti, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter azionare l'ottemperanza; decorso tale termine senza pagamento, l'inadempimento dell'Amministrazione può essere dichiarato dal giudice.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per ottenere il pagamento di somme dovute in base a una sentenza può essere proposta quando il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
- Quando l'Amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, il commissario ad acta deve compiere anche gli atti contabili necessari, compreso lo stanziamento in bilancio ove mancante, l'impegno, la liquidazione, l'ordine e il pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato: l'Amministrazione e il commissario ad acta devono adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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