Cassazione Civile, Ordinanza n. 15937/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di tre avvisi di recupero di crediti d'imposta ritenuti indebitamente utilizzati nell'anno 2015, iscritta a ruolo straordinario per l'intero importo. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo straordinario per difetto di adeguata motivazione sul concreto pericolo per la riscossione. La CTR confermava il primo grado. In Cassazione l'Agenzia delle entrate proponeva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la censura sulla motivazione del ruolo straordinario non era stata dedotta in appello; 2) violazione della disciplina sul ruolo straordinario e delle norme sul procedimento amministrativo, assumendo che, nei casi di recupero di crediti inesistenti o non spettanti, il ruolo straordinario sarebbe previsto ex lege e il periculum in mora sarebbe implicito nella condotta del contribuente, sicché non sarebbe necessaria una specifica motivazione; 3) violazione delle norme sul processo tributario e sulla sospensione giudiziale, deducendo che la sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992 non impedirebbe l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, poiché inciderebbe solo sull'esecuzione; 4) violazione della norma sulla sospensione del processo, sostenendo che anche la sospensione del giudizio per querela di falso non avrebbe inciso sul potere di iscrivere a ruolo e notificare la cartella. Il contribuente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può essere dedotto per la prima volta in Cassazione se non sia stato specificamente devoluto in appello. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il ruolo straordinario ex art. 15-bis d.P.R. 602/1973 è misura eccezionale e richiede comunque la motivazione del fondato pericolo per la riscossione, non essendo sufficiente il solo importo elevato né la mera esistenza dell'atto di recupero. Ha inoltre rigettato i motivi terzo e quarto, ribadendo che la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impedisce all'Amministrazione qualsiasi iscrizione a ruolo, anche provvisoria o straordinaria, perché tali misure cautelari presuppongono la legittimità dell'atto impositivo da cui derivano. La soccombenza ha comportato la condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del contribuente.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione non può essere dedotto in cassazione se non sia stato previamente devoluto con specifico motivo di appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per censurare la pretesa ultrapetizione.
art. 27, comma 19, d.l. n. 185/2008
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del ruolo straordinario nei recuperi di crediti d'imposta indebitamente utilizzati.
art. 15-bis d.P.R. n. 600/1973
È la norma che consente la riscossione anticipata in presenza dei presupposti previsti dal sistema del ruolo straordinario, ma non elimina l'esigenza di motivare il pericolo per la riscossione.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta irrilevanza del vizio motivazionale.
art. 11, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
La procedura straordinaria è giustificata solo in presenza di un fondato pericolo per la riscossione, che deve emergere da elementi concreti e non essere affermato in modo apodittico.
La sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impugnato inibisce all'Amministrazione nuove iscrizioni a ruolo, anche provvisorie o straordinarie.
art. 29, comma 1, lett. a) e c), d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
Norma richiamata per sostenere l'autonomia della riscossione in relazione agli atti di recupero di crediti d'imposta.
La sospensione del processo tributario opera nel relativo procedimento e non legittima comunque l'iscrizione a ruolo se il titolo è sospeso cautelarmente.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non è deducibile per la prima volta in cassazione se la relativa censura non sia stata proposta come specifico motivo di appello.
- L'iscrizione a ruolo straordinario costituisce misura eccezionale e richiede una motivazione concreta del fondato pericolo per la riscossione, non essendo sufficiente il solo importo elevato del credito o la mera natura dell'atto di recupero.
- Nel valutare il pericolo per la riscossione occorre far riferimento a circostanze specifiche relative alla situazione patrimoniale e al comportamento del contribuente, idonee a dimostrare un rischio reale e attuale di dispersione della garanzia patrimoniale.
- La sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impedisce all'Amministrazione di procedere a qualunque iscrizione a ruolo, anche provvisoria o straordinaria, poiché la riscossione cautelare presuppone la perdurante efficacia del titolo impositivo sottostante.
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