Cassazione Civile, Ordinanza n. 13383/2026 del 09/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per complessivi euro 107.268,54, relativa a IRES 2012, IRAP 2014 e IVA 2016, deducendo la mancata o inesistente notifica della cartella e la decadenza del potere di riscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo la cartella validamente notificata il 12/12/2019; in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto l’impugnazione della società, rilevando la mancanza di prova di una rituale notificazione entro i termini decadenziali e, comunque, l’assenza di atti idonei a evitare la decadenza. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la prova di atti interruttivi della decadenza, consistenti in comunicazioni di irregolarità, pagamenti parziali e richiesta/ottenimento di rateazione poi decaduta; (2) violazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che, una volta ritenuta rituale la notifica della cartella, la contribuente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente e non poteva far valere successivamente l’eccezione di decadenza dal potere impositivo/esattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non deduceva un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione di elementi istruttori e di deduzioni difensive; inoltre mancava la specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risultava, e di come e quando fosse stato discusso nel processo. La Corte ha anche rilevato che la censura non colpiva la statuizione della sentenza d’appello secondo cui, ai fini dell’evitare la decadenza, era necessaria la notifica della cartella entro i termini, senza che potessero valere atti equipollenti. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi: la sentenza impugnata aveva fondato l’accoglimento dell’appello sulla mancata prova di una notifica tempestiva della cartella e sull’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, mentre la tempestività dell’impugnazione della cartella era pacifica e non costituiva la ragione della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese, mentre non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la sua qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più proponibili doglianze di insufficiente o contraddittoria motivazione, né il sindacato può estendersi alla rivalutazione di elementi istruttori o deduzioni difensive.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al "minimo costituzionale", violato solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa, incomprensibile o internamente contraddittoria.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e la sede e modalità in cui esso sia stato discusso, a pena di inammissibilità.
artt. 19 e 20 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati nel motivo di ricorso per sostenere l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza; la Corte ha però ritenuto la censura non pertinente alla reale ratio decidendi.
Il termine decadenziale per la riscossione può essere evitato solo mediante la notifica della cartella entro i termini; secondo la sentenza, non sono ammessi atti equipollenti idonei a sostituirla.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. il vizio deve riguardare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli elementi istruttori o delle deduzioni difensive.
- La doglianza per omesso esame è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione il fatto storico, il dato da cui emerge, il modo e il momento della sua deduzione in giudizio e la sua decisività.
- Il controllo sulla motivazione della sentenza di merito è oggi limitato al solo minimo costituzionale: non possono essere denunciate in cassazione insufficienza o contraddittorietà motivazionale se non nei casi estremi di motivazione mancante o meramente apparente.
- Una censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma colpisce una motivazione diversa o un presupposto non decisivo della decisione.
- In tema di decadenza dalla riscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ai fini dell'evitare la decadenza rileva la tempestiva notificazione della cartella di pagamento entro il termine previsto, non essendo sufficiente la sola allegazione di atti equipollenti non previsti dalla disciplina applicabile.
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