Cassazione Civile, Ordinanza n. 17385/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d'appello, in sede monitoria ex legge Pinto, un decreto monocratico di liquidazione dell'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile svoltosi prima davanti al Tribunale e poi in appello. Dopo la notifica del decreto monocratico da parte dell'ingiungente, egli ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014, perché i compensi liquidati sarebbero stati inferiori ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore applicabile. Sosteneva, in particolare, che la Corte d'appello avesse errato nel fare riferimento ai parametri del procedimento monitorio, mentre la liquidazione dei compensi nel procedimento di equa riparazione avrebbe dovuto seguire la natura contenziosa del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto monocratico emesso all'esito della fase monitoria del procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001 non sia immediatamente ricorribile per cassazione, perché privo di autonoma valenza decisoria e definitiva. Secondo la Corte, i vizi di tale decreto devono essere fatti valere con l'opposizione prevista dall'art. 5-ter della legge Pinto, da proporre alla stessa Corte d'appello in composizione collegiale entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; solo il decreto collegiale emesso all'esito di tale opposizione è impugnabile in cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che la notificazione del decreto monocratico eseguita a cura dell'ingiungente aveva reso improponibile l'opposizione e comportato acquiescenza al provvedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione, ma il motivo non è esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamati dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese e regolazione della soccombenza
richiamato dal ricorrente quale criterio per la determinazione del compenso professionale
richiamati dal ricorrente per sostenere l'applicazione dei parametri forensi e dei minimi tariffari
base normativa del ricorso per equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 5-ter, primo comma, legge n. 89/2001
prevede l'opposizione avverso il decreto monocratico della Corte d'appello entro trenta giorni davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale
art. 5-ter, ultimo comma, legge n. 89/2001
consente il ricorso per cassazione solo contro il decreto collegiale emesso all'esito dell'opposizione
art. 5, primo e terzo comma, legge n. 89/2001
richiamato per affermare che la notificazione del decreto monocratico da parte dell'ingiungente rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza
Cass. Sez. 6-2, sentenza n. 20695 del 13/10/2016
richiamata come precedente conforme: i vizi del decreto monocratico vanno fatti valere con l'opposizione, che sostituisce il provvedimento opposto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
parametri tariffari evocati dal ricorrente per contestare la misura della liquidazione
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, il decreto monocratico emesso all'esito della fase monitoria non ha autonoma definitività e non è direttamente impugnabile per cassazione.
- I vizi del decreto monocratico devono essere dedotti mediante l'opposizione prevista dall'art. 5-ter della legge n. 89/2001 davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale; solo il provvedimento collegiale conclusivo è poi ricorribile per cassazione.
- La notificazione del decreto monocratico eseguita dall'ingiungente può comportare l'improponibilità dell'opposizione e l'acquiescenza al decreto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese in favore del resistente; l'ulteriore contributo unificato non è dovuto se mancano i relativi presupposti processuali.
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