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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17385/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d'appello, in sede monitoria ex legge Pinto, un decreto monocratico di liquidazione dell'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile svoltosi prima davanti al Tribunale e poi in appello. Dopo la notifica del decreto monocratico da parte dell'ingiungente, egli ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014, perché i compensi liquidati sarebbero stati inferiori ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore applicabile. Sosteneva, in particolare, che la Corte d'appello avesse errato nel fare riferimento ai parametri del procedimento monitorio, mentre la liquidazione dei compensi nel procedimento di equa riparazione avrebbe dovuto seguire la natura contenziosa del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto monocratico emesso all'esito della fase monitoria del procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001 non sia immediatamente ricorribile per cassazione, perché privo di autonoma valenza decisoria e definitiva. Secondo la Corte, i vizi di tale decreto devono essere fatti valere con l'opposizione prevista dall'art. 5-ter della legge Pinto, da proporre alla stessa Corte d'appello in composizione collegiale entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; solo il decreto collegiale emesso all'esito di tale opposizione è impugnabile in cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che la notificazione del decreto monocratico eseguita a cura dell'ingiungente aveva reso improponibile l'opposizione e comportato acquiescenza al provvedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, il decreto monocratico emesso all'esito della fase monitoria non ha autonoma definitività e non è direttamente impugnabile per cassazione.
  • I vizi del decreto monocratico devono essere dedotti mediante l'opposizione prevista dall'art. 5-ter della legge n. 89/2001 davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale; solo il provvedimento collegiale conclusivo è poi ricorribile per cassazione.
  • La notificazione del decreto monocratico eseguita dall'ingiungente può comportare l'improponibilità dell'opposizione e l'acquiescenza al decreto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese in favore del resistente; l'ulteriore contributo unificato non è dovuto se mancano i relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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