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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33678/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto il suo appello contro una decisione di primo grado solo parzialmente favorevole alla contribuente. La lite nasce da un avviso di accertamento di maggior reddito d'impresa emesso ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-ter), d.P.R. n. 600/1973, fondato su studio di settore e su accertamenti bancari che avevano evidenziato movimenti ritenuti incoerenti con il reddito dichiarato; la contribuente, pur invitata al contraddittorio preventivo, non vi aveva dato seguito e non aveva giustificato quei movimenti in sede amministrativa. In cassazione l'Agenzia ha denunciato: violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., anche in relazione all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992; violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. Il nucleo del ricorso è la censura di motivazione apparente della sentenza regionale, che si sarebbe limitata ad affermare in modo apodittico che la contribuente aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare operazioni finanziarie tracciabili e a superare la presunzione di maggiori ricavi, senza indicare quale documentazione fosse stata esaminata e quale ragionamento logico-giuridico avesse condotto all'accoglimento della tesi della contribuente. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione solo apparente e quindi nulla. Ha affermato che, in tema di reddito d'impresa, quando il contribuente invitato non partecipi al contraddittorio precontenzioso, l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche solo sul raffronto con gli studi di settore, restando poi a carico del contribuente l'onere di allegare e provare in giudizio elementi idonei a vincere la presunzione. Nel caso concreto la CTR non ha spiegato quale documentazione avesse effettivamente valutato, né come essa fosse idonea a superare la presunzione di maggior reddito, sicché la motivazione è stata ritenuta meramente apparente. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti della censura accolta e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato delle ragioni della contribuente e per la liquidazione delle spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla necessaria motivazione della sentenza, la cui violazione rileva quando la motivazione sia solo apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della decisione

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    norma omologa nel processo tributario che impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto per omessa pronuncia o ultrapetizione, ma i relativi profili restano assorbiti

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    norma posta a base dell'accertamento del maggior reddito d'impresa, anche mediante studi di settore

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, che grava sul contribuente per vincere la presunzione fiscale

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione

  • art. 39, comma 2, lett. d-ter), d.P.R. n. 600/1973

    indicata come base specifica dell'avviso di accertamento fondato su studio di settore e riscontri bancari

Massime di principio

  • In materia di accertamento del reddito d'impresa fondato su studi di settore, se il contribuente regolarmente invitato non partecipa al contraddittorio preventivo, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente sorreggere l'accertamento anche solo sul confronto tra reddito dichiarato e reddito desumibile dagli studi di settore.
  • In tale ipotesi, spetta al contribuente allegare e provare, anche per la prima volta in giudizio, elementi specifici idonei a superare la presunzione di maggior reddito posta a base dell'accertamento.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente e quindi nulla quando si limita a un'affermazione conclusiva sull'avvenuta prova senza indicare quali documenti siano stati esaminati e senza rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario la decisione deve consentire di verificare su quali prove il giudice abbia fondato il proprio convincimento e se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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