Sentenza n. 156/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto n. -OMISSIS-, T. 01.14, Procedimenti Disciplinari, notificato il 13/01/2022, con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane ha irrogato la sanzione disciplinare della “censura” nei confronti del V.F.E. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto disciplinare recante l'irrogazione della sanzione della censura, o rimprovero scritto, per avere svolto attività lavorativa presso l'officina di familiari durante assenze per malattia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare deducendo, in primo luogo, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, carenza dei requisiti legittimanti e mancanza di attualità del procedimento disciplinare. Ha sostenuto che il procedimento, relativo a fatti del 2008 e avviato nel 2014, fosse stato riattivato tardivamente dopo la comunicazione della sentenza penale nel marzo 2021. In particolare, nella memoria, ha invocato i termini dell'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, quelli dell'art. 5, comma 4, della l. 97/2001 e, in subordine, i termini previsti dal CCNL. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e motivazione, contestando l'utilizzabilità delle risultanze del processo penale, conclusosi senza una condanna per prescrizione, nonché difetto di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione. È stata anche genericamente formulata una domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto ai termini del procedimento disciplinare, ha ritenuto applicabile al personale dei Vigili del Fuoco la disciplina speciale dei CCNL previgenti, in quanto il Corpo è collocato nel pubblico impiego non privatizzato, il d.lgs. 217/2005 ha rimesso a un regolamento mai adottato la disciplina del procedimento disciplinare e del rapporto tra procedimento penale e disciplinare, e non è quindi applicabile l'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001. L'art. 5, comma 4, della l. 97/2001 è stato ritenuto riferibile alle sentenze definitive di condanna cui possa seguire l'estinzione del rapporto, fattispecie diversa da quella esaminata. In base all'art. 13 del CCNL 26 maggio 2004, il procedimento sospeso doveva essere riattivato entro 180 giorni dalla notizia della sentenza definitiva e concluso entro i successivi 120 giorni; tali termini sono stati ritenuti rispettati. La censura formulata in modo più specifico soltanto nella memoria è stata inoltre dichiarata inammissibile per novità rispetto al ricorso introduttivo. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e che il proscioglimento per prescrizione non impedisce l'accertamento disciplinare dei medesimi fatti. L'amministrazione aveva considerato le risultanze istruttorie emerse nel dibattimento, dalle quali risultava lo svolgimento pressoché quotidiano di attività lavorativa nell'officina familiare, anche durante assenze per malattia. Le giustificazioni del dipendente sono state ritenute generiche e non supportate da riscontri. La sanzione è stata giudicata proporzionata, trattandosi di un rimprovero scritto tra le misure meno afflittive e comunque idoneo a reagire alla lesione del rapporto fiduciario derivante dall'utilizzo della malattia per svolgere attività privata. È stata altresì respinta la domanda risarcitoria per mancata prova dell'illiceità, del danno ingiusto e del nesso causale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale [...] del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [...] è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali
Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rientra nel pubblico impiego non privatizzato ed è soggetto a una disciplina speciale.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi [...] continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
La disciplina normativa e contrattuale previgente continua ad applicarsi nella fase transitoria.
La materia disciplinare è esclusa dalla negoziazione sindacale.
art. 239, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 217/2005
La disciplina delle modalità e dei termini del procedimento disciplinare e del rapporto tra procedimento penale e disciplinare è rimessa a un regolamento successivo, mai adottato; in tale situazione restano applicabili le disposizioni dei CCNL previgenti.
Il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto [...] entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza [...]
La disposizione non è applicabile al personale dei Vigili del Fuoco in quanto riferita al pubblico impiego privatizzato e, comunque, la versione invocata riguarda illeciti disciplinari successivi all'entrata in vigore del d.lgs. 75/2017.
Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione
Il termine riguarda il caso di sentenza definitiva di condanna cui possa seguire l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego; non si applica a una sanzione conservativa conseguente a una vicenda penale diversa.
art. 13 CCNL 26 maggio 2004
Il procedimento disciplinare sospeso [...] è riattivato entro 180 giorni da quanto l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva
Per il personale dei Vigili del Fuoco, il procedimento disciplinare sospeso in attesa della definizione del processo penale deve essere riattivato entro 180 giorni dalla notizia della sentenza definitiva e concluso entro i successivi 120 giorni, salvo la diversa disciplina del comma 4 riferita ai casi di condanna cui possa seguire il licenziamento.
art. 36 CCNL 1996
La violazione dei doveri di correttezza e fedeltà può integrare un illecito disciplinare.
Rileva ai fini disciplinari il dovere del vigile del fuoco di conformare la condotta ai doveri di servizio.
Il rimprovero scritto è una delle sanzioni disciplinari meno afflittive e non incide sulla progressione di carriera né sulla retribuzione.
Il TAR ha richiamato, quale precedente conforme, una sentenza di altro TAR mediante motivazione semplificata.
La domanda risarcitoria richiede la prova dell'illecito, del danno ingiusto e del nesso causale, mancata nel caso esaminato.
Massime di principio
- Per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, collocato nel pubblico impiego non privatizzato, la disciplina del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare resta regolata dalle disposizioni dei CCNL previgenti quando il regolamento previsto dal d.lgs. 217/2005 non sia stato adottato; non si applicano, per ciò solo, i termini generali dell'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001.
- Ai sensi dell'art. 13 del CCNL 26 maggio 2004, il procedimento disciplinare sospeso in attesa della definizione del processo penale deve essere riattivato entro 180 giorni dalla notizia della sentenza definitiva e concluso entro i successivi 120 giorni; il diverso termine previsto per i casi di sentenza di condanna cui possa seguire il licenziamento non si estende alle sanzioni conservative.
- L'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale consente all'amministrazione di accertare disciplinarmente i medesimi fatti anche quando il processo penale si sia concluso per prescrizione, purché la decisione disciplinare sia fondata su risultanze istruttorie specifiche e non sul mero dato della pendenza o dell'esito del procedimento penale.
- Lo svolgimento di attività lavorativa privata durante assenze per malattia può integrare illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza, fedeltà e responsabilità, anche se non costituisce reato accertato con sentenza di condanna.
- Il rimprovero scritto è proporzionato alla condotta consistente nell'utilizzo degli istituti posti a tutela della malattia per svolgere attività lavorativa privata, in quanto la condotta può ledere il rapporto fiduciario senza incidere sulla retribuzione o sulla progressione di carriera.
- La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione deve essere respinta quando il ricorrente non dimostri con specifiche allegazioni e prove l'illegittimità dell'azione amministrativa, il danno ingiusto e il nesso causale.
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