Cassazione Civile, Ordinanza n. 09633/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di indennità ex art. 936, secondo comma, c.c. proposta da una donna, in proprio e quale erede della madre, nei confronti del Ministero, per opere facenti parte di uno stabilimento balneare acquisito al demanio marittimo e insistenti su area in precedenza data in superficie al de cuius. Il Ministero contestò la domanda e oppose in via di compensazione un proprio controcredito per occupazione di beni demaniali. Nel corso del giudizio intervenne un’altra erede, che chiese il pagamento pro quota. Il Tribunale accolse in parte entrambe le pretese contrapposte e la Corte d’appello rigettò gli appelli di tutte le parti. In Cassazione il ricorrente principale dedusse: 1) violazione delle regole di interpretazione negoziale e degli artt. 477-478 c.c., sostenendo che una scrittura privata del 1983 avesse trasferito alla sua dante causa ogni diritto verso lo Stato, con conseguente esclusione della trasmissione mortis causa dell’indennità; 2) violazione degli artt. 112 e 1243, comma 2, c.c., perché la Corte territoriale avrebbe trattato come domanda riconvenzionale quella che era una mera eccezione di compensazione, e perché il controcredito del Ministero non sarebbe stato liquido e sarebbe dipeso da altra causa pendente; 3) violazione degli artt. 936 e 1150 c.c., dell’art. 1 Prot. 1 CEDU e di norme costituzionali, per il mancato riconoscimento del maggior valore indennitario e dell’avviamento commerciale. L’interveniente-succeduta nel giudizio incidentale lamentò a sua volta l’erroneità della compensazione giudiziale, l’omessa condanna per responsabilità processuale aggravata dell’originaria attrice e la compensazione delle spese. Il Ministero propose ricorso incidentale sostenendo, da un lato, che la motivazione sulla compensazione fosse apparente e, dall’altro, che la qualificazione della propria difesa come eccezione di compensazione non fosse stata correttamente tradotta negli effetti decisori, oltre a sostenere l’applicabilità della detrazione del proprio credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e entrambi i ricorsi incidentali. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché volto solo a prospettare una diversa interpretazione della scrittura privata del 1983, senza denunciare la violazione di specifici canoni ermeneutici. Ha respinto le censure sulla compensazione, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente interpretato la difesa del Ministero come eccezione di compensazione e non come domanda riconvenzionale, che la valutazione sulla facile e pronta liquidazione del controcredito era un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, e che le doglianze sulla pendenza di altra causa erano generiche e prive della necessaria specificità. Ha dichiarato inammissibili anche le censure relative al maggior valore ex art. 936 c.c. e all’art. 1150 c.c., perché non colpivano le rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate su giudicato, tardività e novità delle domande. Sono stati inoltre dichiarati inammissibili i motivi della ricorrente incidentale relativi all’occupazione del bene, all’art. 96 c.p.c. e alle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra tutte le parti; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per i ricorrenti soggetti a tale regime, con esclusione del Ministero difeso dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La pretesa indennitaria per le opere incorporate nel suolo altrui era già oggetto del giudizio; le ulteriori richieste di maggior valore indennitario sono state ritenute inammissibili perché nuove o coperte da giudicato.
La verifica della facile e pronta liquidazione del controcredito ai fini della compensazione giudiziale è giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia pronunciato ultra/extra petita, avendo interpretato correttamente l'eccezione di compensazione del Ministero.
Non vi è stata motivazione apparente, poiché la decisione sulla compensazione è stata sorretta da motivazione logica e coerente.
In cassazione non è consentito ottenere una nuova interpretazione del contratto o della scrittura privata, se il ricorrente non denuncia la violazione di specifici canoni ermeneutici e si limita a proporre una lettura alternativa.
La domanda fondata sull'aumento di valore dell'immobile è stata dichiarata inammissibile per novità rispetto alle conclusioni originarie.
Richiamato insieme all'art. 478 c.c. nella prospettazione della pretesa successione o rinuncia ai diritti, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Richiamato insieme all'art. 477 c.c. nella prospettazione della pretesa successione o rinuncia ai diritti, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
La responsabilità processuale aggravata richiede accertamento di mala fede o colpa grave, valutazione di fatto rimessa al giudice di merito.
La regolazione delle spese segue la soccombenza; la compensazione per reciproca soccombenza è apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
La valutazione comparativa delle rispettive soccombenze e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente i documenti su cui si fonda; la mancata specificazione rende il motivo inammissibile.
Richiamato dalla parte per sostenere la sospensione di altra causa, ma la censura è stata giudicata generica e non decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato; l'obbligo non opera per le amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato, che versano con prenotazione a debito.
art. 1 Prot. 1 CEDU
La censura costruita su parametri convenzionali è stata ritenuta inconferente perché non aggrediva le rationes decidendi concrete della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile censurare l'interpretazione di una scrittura privata limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti: occorre denunciare la violazione di specifici canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale effettivo.
- La qualificazione della difesa come eccezione di compensazione o come domanda riconvenzionale spetta al giudice di merito, che può interpretare il contenuto sostanziale dell'allegazione difensiva e correggere l'eventuale errore formale della decisione di primo grado.
- Ai fini della compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c., la valutazione sulla facile e pronta liquidazione del controcredito è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata.
- Le doglianze che non si confrontano con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata sono inammissibili, anche quando sollevano questioni di diritto astrattamente rilevanti.
- La proposizione in cassazione di questioni fondate su documenti o atti processuali richiede specifica indicazione del loro contenuto essenziale e della loro collocazione nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La domanda nuova proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni è inammissibile; analogamente, una pretesa già coperta da giudicato non può essere riesaminata in un successivo grado di giudizio.
- La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone un accertamento di mala fede o colpa grave, riservato al giudice di merito.
- La compensazione delle spese per reciproca soccombenza rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
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