Cassazione Civile, Ordinanza n. 36392/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di un lavoratore assunto da una società ferroviaria, dell'integrale anzianità di servizio maturata durante il periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate fin dall'assunzione. La Corte d'appello aveva confermato la nullità delle clausole del CCNL attività ferroviarie e del successivo accordo sindacale nella parte in cui escludevano il computo dell'intero apprendistato. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: i primi tre sono stati oggetto di rinuncia parziale limitatamente al merito; il quarto ha denunciato violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere che, dopo la riforma del 2012, il lavoratore fosse privo di una tutela reale sufficientemente stabile e dunque esposto al metus del datore di lavoro, con la conseguenza che la prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto restava sospesa e decorreva solo dalla cessazione del rapporto.
La decisione
Quanto ai primi tre motivi, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la rinuncia ai motivi di impugnazione rende superflua ogni decisione sulla loro fondatezza e non equivale alla rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. Per il quarto motivo ha ritenuto infondata la censura, richiamando il recente principio secondo cui, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ridisegnato dalla L. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, mancando una stabilità idonea a escludere il metus, la prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma decorre dalla cessazione del rapporto, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; la società è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per la proposta in camera di consiglio e la trattazione camerale non partecipata.
La rinuncia ai primi tre motivi non è stata trattata come rinuncia al ricorso, poiché la rinuncia ai motivi ha un regime diverso e non richiede le formalità previste per la rinuncia al ricorso.
La Corte esclude che, a seguito della rinuncia ai motivi, debba dichiararsi l'estinzione del giudizio; la corretta conseguenza è l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La rinuncia ai motivi determina sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sulle relative censure.
La prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, per i diritti non già prescritti alla data della riforma, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro in mancanza di un regime di stabilità.
La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto, che nel rapporto di lavoro non stabilizzato viene ricondotta alla cessazione del rapporto.
art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970
La Corte richiama la disciplina come modificata dalla L. n. 92/2012, ritenendo che non assicuri una stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
La riforma è considerata decisiva nel ridisegnare il regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
È richiamato unitamente alla L. n. 92/2012 nel delineare il nuovo assetto privo di stabilità piena per la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
È applicato ai fini della liquidazione delle spese per le prestazioni professionali esaurite dopo la sua entrata in vigore.
art. 6 d.m. 13 agosto 2022 n. 147
"si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"
Le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali concluse dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 7 d.m. 13 agosto 2022 n. 147
L'entrata in vigore è fissata quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia ai singoli motivi di ricorso non comporta automaticamente estinzione del giudizio di legittimità, ma rende i motivi privi di interesse e quindi inammissibili, con un regime diverso da quello della rinuncia al ricorso.
- Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come configurato dalla riforma Fornero e dal d.lgs. n. 23/2015, la mancanza di una stabilità piena del posto di lavoro comporta che la prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma decorra dalla cessazione del rapporto.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, il criterio rilevante è la possibilità effettiva e non solo teorica di azionare il diritto in un contesto privo di adeguata stabilità del rapporto.
- Quando la Corte di cassazione ha già enunciato un principio nomofilattico sulla questione, il successivo giudice di legittimità tende a conformarvisi in assenza di gravi ragioni per discostarsene.
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