Cassazione Civile, Ordinanza n. 20031/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per Irpef, Irap e Iva relative agli anni d'imposta 1998 e 1999. Il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione il 18 febbraio 2003, senza perfezionare la definizione; la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardiva e quindi nulla la cartella, assumendo che gli avvisi di accertamento presupposti fossero divenuti definitivi il 18 maggio 2003, ossia dopo la sola sospensione di 90 giorni prevista dal d.lgs. n. 218 del 1997, con conseguente decadenza dell'Ufficio ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, poiché la cartella era stata notificata il 14 aprile 2006 oltre il termine del 31 dicembre 2005. L'Agenzia ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 143/2003 e dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente cumulato la sospensione di 90 giorni per l'accertamento con adesione con quella prevista dalla disciplina del condono fiscale, mentre la sospensione ex L. n. 289/2002, art. 15, comma 8, prorogata al 19 aprile 2004, impediva il decorso del termine per impugnare e faceva divenire definitivi gli avvisi solo successivamente, con conseguente tempestività della cartella notificata nel 2006. Il resistente ha invocato anche un preteso giudicato interno sulla definitività degli avvisi nel maggio 2003, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato la cartella e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso sia la formazione di un giudicato interno sul punto della definitività degli avvisi, sia la cumulabilità tra la sospensione di 90 giorni per l'accertamento con adesione e la sospensione disposta dalla disciplina sul condono. Ha quindi affermato che, nel caso concreto, gli avvisi presupposti sono divenuti definitivi allo spirare del termine di 60 giorni decorrente dal 20 aprile 2004, con conseguente tempestività della cartella notificata il 14 aprile 2006 entro il termine del 31 dicembre 2006 previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
la censura è stata proposta per violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
termine di notifica della cartella
il termine di notifica della cartella decorre dalla definitività dell'accertamento e, nel caso concreto, la cartella notificata il 14 aprile 2006 è stata ritenuta tempestiva.
istanza di accertamento con adesione; sospensione di 90 giorni
la presentazione dell'istanza sospende per 90 giorni il termine di impugnazione, ma tale sospensione non si cumula con quella prevista dalla disciplina sul condono.
sospensione dei termini fino al 18/19 aprile 2004
la sospensione opera sui termini per l'impugnazione e per il perfezionamento della definizione agevolata; nel caso concreto ha impedito il decorso del termine per impugnare fino al 19 aprile 2004.
la norma è stata interpretata come proroga al 19 aprile 2004 del termine per proporre ricorso avverso gli atti dell'amministrazione finanziaria e non come base per un cumulo con la sospensione dell'accertamento con adesione.
decorso il termine di 60 giorni dal 20 aprile 2004, gli avvisi sono divenuti definitivi; il riferimento è usato per individuare il momento di definitività dell'atto presupposto.
inscindibilità delle cause e dipendenza
fuori dai casi di cause inscindibili o dipendenti, non opera un obbligo generale di integrazione del contraddittorio in appello o in cassazione.
Massime di principio
- La sospensione di 90 giorni per l'istanza di accertamento con adesione e la sospensione dei termini prevista dalla disciplina del condono fiscale hanno finalità diverse e non si cumulano: ove ricorrano entrambe, il termine per impugnare resta sospeso sino alla scadenza stabilita dalla normativa sul condono e poi riprende a decorrere secondo la disciplina propria dell'accertamento con adesione.
- Ai fini dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, la tempestività della cartella va verificata in rapporto al momento di definitività degli avvisi presupposti, determinato applicando correttamente le sospensioni normative senza indebiti cumuli.
- La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non rende inefficace l'avviso di accertamento, ma ne sospende soltanto il termine di impugnazione per 90 giorni; se la definizione non si perfeziona, l'atto diviene definitivo allo spirare del termine utile residuo.
- In tema di impugnazione della cartella per vizi non propri dell'atto ma derivanti dal rapporto impositivo presupposto, non sussiste litisconsorzio necessario sostanziale tra amministrazione finanziaria e concessionario della riscossione.
- Non si forma giudicato interno su una questione quando la precedente pronuncia di legittimità si sia limitata a escludere un vizio diverso e abbia rimesso al giudice di rinvio la valutazione delle ulteriori censure non decise.
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