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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32438/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo agli anni d'imposta 2006 e 2007, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi derivanti dall'esercizio della professione di odontoiatra, sulla base di indagini bancarie che avevano evidenziato accrediti sui conti correnti ritenuti ingiustificati. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto la pretesa dell'Ufficio con riferimento ai versamenti, ritenendo non convincente la giustificazione del contribuente, secondo cui le somme sarebbero state collegate a fatture emesse in ritardo, poiché mancava coincidenza di importi, date e adeguata documentazione contabile, nonché l'indicazione del mittente per alcuni assegni. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe correttamente applicato la disciplina delle presunzioni bancarie, perché egli avrebbe dimostrato che i versamenti erano inferiori ai ricavi dichiarati e che, comunque, non si trattava di redditi nascosti ma di operazioni fatturate con ritardo; ha inoltre contestato l'equiparazione tra operazioni solo cronologicamente asimmetriche e operazioni non giustificate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in tema di indagini bancarie, gli accrediti sui conti correnti costituiscono presunzione legale di ricavi imponibili, superabile solo con prova analitica del contribuente circa la già avvenuta considerazione dei movimenti in dichiarazione oppure circa la loro irrilevanza fiscale. Ha poi affermato che la CTR aveva correttamente applicato tali criteri, osservando che l'Ufficio aveva individuato le operazioni non giustificate e che il contribuente non aveva fornito prova sufficiente della riferibilità di ciascun accredito a fatture già dichiarate, in mancanza di riscontri documentali idonei quanto a importi, date e mittenti. La Corte ha chiarito che la decisione impugnata non aveva fondato il recupero a tassazione sulla sola violazione dell'obbligo di fatturazione contestuale, ma sulla mancata prova analitica della giustificazione dei singoli versamenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato come norma che consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le movimentazioni bancarie attive costituiscono presunzione legale di ricavi imponibili; il contribuente può superarla solo con prova analitica della loro irrilevanza fiscale o della loro già avvenuta considerazione in dichiarazione.

  • art. 2697 c.c.

    Rileva per la ripartizione dell'onere della prova: l'Ufficio deve individuare le operazioni bancarie non giustificate, mentre il contribuente deve fornire prova analitica contraria sui singoli movimenti.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non richiede i requisiti propri delle presunzioni semplici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di indagini bancarie, gli accrediti sui conti correnti del contribuente sono presuntivamente riferibili a ricavi imponibili, salvo prova contraria specifica e analitica.
  • Il contribuente che intenda vincere la presunzione legale derivante dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non può limitarsi a deduzioni generiche o complessive, ma deve dimostrare per ogni singola movimentazione la provenienza, la destinazione e la ragione della sua irrilevanza fiscale.
  • La prova contraria è integrata solo se il contribuente dimostra alternativamente che i movimenti sono già confluiti nella dichiarazione dei redditi oppure che si tratta di operazioni estranee a operazioni imponibili.
  • Il recupero a tassazione non può essere fondato sulla sola irregolarità formale della fatturazione, ma sulla mancata dimostrazione della riferibilità analitica dei versamenti a operazioni già dichiarate o fiscalmente irrilevanti.
  • Ai fini del superamento della presunzione bancaria, non basta che i redditi dichiarati siano complessivamente superiori ai versamenti rilevati: occorre la prova puntuale del collegamento tra ciascun accredito e la relativa giustificazione contabile o reddituale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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