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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08169/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il creditore aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento sulla base di un pagherò cambiario di euro 170.000,00 emesso dalla società poi fallita e protestato prima dell'apertura della procedura, allegando anche la costituzione di ipoteca volontaria a garanzia del debito e chiedendo l'ammissione in parte in via ipotecaria, in parte in privilegio e in parte in chirografo per spese e competenze. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo non provata la sussistenza del prestito sottostante, reputando incongrui gli elementi offerti, irrilevante la delibera assembleare e priva di efficacia probatoria la dichiarazione ricognitiva del debito, perché priva di data certa e riferibile a soggetto estraneo alla società. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1992 c.c. e della disciplina cambiaria e fallimentare, sostenendo che la produzione del titolo cambiario protestato integrava prova del credito cartolare e rendeva inconferenti le contestazioni sul rapporto causale; 2) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., affermando che, anche volendo qualificare la domanda come azione causale, la cambiale valeva come promessa di pagamento e dunque spettava al fallimento provare l'inesistenza della causa debendi; 3) in subordine, violazione degli artt. 1398 e 1399 c.c., sostenendo che la dichiarazione di riconoscimento del debito era stata sottoscritta da soggetto di fatto dominus della società e che la società ne aveva ratificato l'operato con l'emissione del titolo e la concessione dell'ipoteca. Il fallimento intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto che la produzione del pagherò cambiario protestato, insieme all'allegazione dei fatti relativi alla sua emissione, integrasse sia l'azione cartolare sia quella causale. Ha inoltre affermato che, anche se la domanda fosse stata letta come azione causale, la cambiale tra emittente e beneficiario conserva valore di promessa di pagamento, con conseguente applicazione dell'art. 1988 c.c. e inversione dell'onere della prova a carico del debitore/fallimento, che deve dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale. Il tribunale aveva quindi erroneamente addossato al creditore la prova dell'erogazione del finanziamento e aveva motivato in modo non idoneo sulla pretesa insussistenza della causa debendi, avendo svalutato singoli elementi indiziari senza comporli in una valutazione complessiva secondo i criteri della prova presuntiva. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1992 c.c.

    La produzione del titolo cambiario protestato consente di far valere il credito cartolare; il titolo è idoneo a fondare la domanda di insinuazione al passivo sotto il profilo cartolare.

  • art. 1988 c.c.

    La cambiale, nei rapporti personali tra emittente e beneficiario, vale come promessa di pagamento; chi la contesta deve provare l'insussistenza del rapporto fondamentale o della causa debendi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'inesistenza del rapporto sottostante non grava sul creditore che agisca sulla base del titolo, ma sulla parte che eccepisce la mancanza della causa del debito.

  • artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede una valutazione complessiva degli indizi; non è necessario un nesso di assoluta necessità, essendo sufficiente che il fatto ignoto sia desumibile come conseguenza ragionevolmente possibile secondo normalità.

  • art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.

    È stato il veicolo processuale delle censure per violazione di legge sull'onere della prova e sulla qualificazione del titolo cambiario.

  • art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamato nel descrivere i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova presuntiva e sulla tenuta della motivazione.

  • art. 93 l.fall.

    Norma posta a fondamento della domanda di ammissione al passivo fallimentare.

  • artt. 95 e 96 l.fall.

    Norme richiamate nel contesto del procedimento di verifica del passivo e dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 100 l.fall.

    Richiamato nel primo motivo in combinato con la disciplina cambiaria e concorsuale.

  • artt. 102, 103, 43, 49, 51, 68 e 63 r.d. n. 1669/1933

    Richiamati a sostegno della tesi sull'azione cambiaria e sull'efficacia del titolo protestato nella procedura fallimentare.

  • artt. 1398 c.c. e 1399 c.c.

    Richiamati nel motivo subordinato sulla sottoscrizione della dichiarazione di riconoscimento del debito da parte di un falsus procurator e sulla successiva ratifica.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di insinuazione al passivo fondato su un titolo cambiario protestato, la produzione del titolo e l'allegazione dei fatti che ne hanno determinato l'emissione possono integrare sia la pretesa cartolare sia, se del caso, quella causale.
  • Tra emittente e beneficiario, la cambiale mantiene valore di promessa di pagamento: chi ne contesta la debenza deve provare l'inesistenza del rapporto fondamentale, non potendosi addossare al creditore la prova positiva del mutuo o della causa del pagamento.
  • In materia di prova presuntiva, il giudice deve valutare dapprima i singoli indizi e poi la loro sintesi complessiva; è censurabile la decisione che svaluti isolatamente i singoli elementi senza verificare se, considerati nel loro insieme, siano concordanti e idonei a provare il fatto ignoto.
  • Non è corretto esigere, per la prova presuntiva, un rapporto di necessità assoluta tra fatto noto e fatto ignoto: è sufficiente una inferenza ragionevole secondo normalità.
  • Nel procedimento di verifica del passivo, il credito documentato da titolo cambiario non può essere escluso con una motivazione che si arresti alla pretesa insufficienza atomistica di alcuni elementi, se la loro valutazione combinata è potenzialmente idonea a dimostrare la causa del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTitoli di creditoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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