Sentenza del 08/11/2018 n. 1449 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IVA - Agevolazioni - Traghetti - Trasporto passeggeri - Auto al seguito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'aliquota IVA applicabile al trasporto di autovetture imbarcate sui traghetti al seguito dei passeggeri. La società aveva applicato cautelativamente l'aliquota ordinaria e aveva chiesto il rimborso della maggiore IVA versata, sostenendo che il trasporto del veicolo fosse una prestazione accessoria al trasporto del passeggero e dovesse quindi beneficiare dell'aliquota ridotta del 10%. L'Agenzia contestava sia l'accessorietà del trasporto dei veicoli, sia gli effetti della procedura di interpello, la prova dei versamenti e il rispetto del termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso.
La decisione
La Commissione ha riconosciuto nel merito che il trasporto delle autovetture al seguito dei passeggeri costituisce prestazione accessoria al trasporto di persone e deve pertanto essere assoggettato all'aliquota IVA ridotta prevista per il trasporto passeggeri. Ha inoltre ritenuto valida la procedura di interpello, poiché la richiesta di integrazione dell'Ufficio aveva interrotto il termine di 120 giorni per la risposta. Tuttavia, ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia dichiarando decaduto il diritto al rimborso per i versamenti effettuati prima del 15 ottobre 2013, essendo stata la domanda presentata il 15 ottobre 2015. Il rimborso è stato riconosciuto esclusivamente per i versamenti successivi a tale data. Le spese di giudizio sono state compensate per soccombenza reciproca e l'appello incidentale della società sulle spese è stato rigettato.
Norme richiamate
La disciplina delle prestazioni accessorie consente di applicare alla prestazione accessoria lo stesso trattamento IVA della prestazione principale, quando esiste un nesso funzionale tra le due operazioni.
D.L. n. 50/2017, art. 1, comma 4-quater, convertito dalla Legge n. 96/2017
La norma, avente natura interpretativa, ha chiarito che il trasporto di veicoli al seguito dei passeggeri è considerato prestazione accessoria al trasporto di persone e beneficia della relativa aliquota IVA ridotta.
Legge n. 212/2000, art. 11, comma 5
L'Amministrazione deve rispondere all'interpello entro il termine previsto; tuttavia, il termine può ricominciare a decorrere quando l'Ufficio richieda ritualmente un'integrazione documentale.
D.M. n. 209/2001, art. 4, comma 4
Quando non è possibile rispondere sulla base dei documenti allegati all'interpello, l'Ufficio può chiedere una sola volta documentazione integrativa. La ricezione degli elementi richiesti fa decorrere nuovamente il termine per la risposta.
D.M. n. 209/2001, art. 5, comma 3
La risposta tardiva o difforme dell'Amministrazione può costituire un cambiamento di orientamento; in tale ipotesi possono essere recuperate imposte e interessi, ma senza sanzioni, quando ricorrono le condizioni previste.
In caso di soccombenza reciproca il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese di giudizio.
Chi chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusi l'effettivo versamento dell'imposta e il rispetto dei termini applicabili.
La disciplina del rimborso IVA deve essere coordinata con i termini e le condizioni previsti per la restituzione dell'imposta indebitamente versata.
Cassazione, sentenza n. 4150/2018
Il termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso dell'IVA indebitamente versata decorre, in caso di versamenti periodici, da ciascun singolo versamento.
Massime di principio
- Quando il trasporto di un bene o veicolo è funzionalmente collegato al trasporto del passeggero e non costituisce, per il cliente, una finalità autonoma, può qualificarsi come prestazione accessoria e seguire l'aliquota IVA della prestazione principale.
- Una norma interpretativa successiva può chiarire retroattivamente il significato di una disciplina preesistente, eliminando dubbi sull'applicazione dell'aliquota ridotta, purché ne ricorrano i presupposti.
- Nel procedimento di interpello, una richiesta concreta di integrazione documentale può interrompere il termine per la risposta anche se il contribuente ritiene di non avere ulteriori documenti da produrre; è quindi essenziale verificare contenuto e data della richiesta.
- Il silenzio-assenso derivante dall'interpello non sostituisce necessariamente la prova autonoma del credito IVA: il contribuente deve comunque dimostrare l'effettivo versamento dell'imposta e la spettanza del rimborso.
- Per i rimborsi IVA richiesti oltre due anni dopo i versamenti, il termine di decadenza deve essere verificato separatamente per ciascun pagamento; le somme anteriori al biennio possono essere irrimediabilmente escluse.
- In una controversia analoga è opportuno conservare fatture, registri IVA, quietanze o evidenze dei versamenti, documentazione relativa alla restituzione ai clienti e ogni comunicazione dell'interpello, così da provare sia la maggiore imposta sia la tempestività della richiesta.
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