Sentenza del 08/11/2018 n. 423 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRPEF - Estero - Credito imposta -Riconoscimento - C.U.D - Risulta - Dichiarazione redditi - Formale presentazione -Non necessaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva percepito redditi da lavoro dipendente in Egitto, versando regolarmente le relative imposte allo Stato estero. Tali versamenti erano comprovati da documentazione ufficiale delle autorità egiziane, asseverata dall'autorità diplomatica italiana, e il reddito estero risultava già indicato nel CUD rilasciato dal datore di lavoro italiano. L'Amministrazione finanziaria aveva negato il credito d'imposta IRPEF perché il contribuente non aveva presentato formalmente la dichiarazione dei redditi. Il contribuente ha contestato tale recupero, sostenendo che la dichiarazione non era dovuta, trattandosi dell'unico reddito da lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro, e che il CUD costituiva documentazione equivalente e sufficiente.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate in Egitto. Ha ritenuto irrilevante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché il reddito era già documentato nel CUD e il contribuente non era obbligato a presentare la dichiarazione. Negare il credito avrebbe comportato una duplicazione d'imposta, in contrasto con i principi dell'ordinamento. Le spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e spese generali, sono state poste a carico dell'Amministrazione soccombente. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per eventuali valutazioni sul danno erariale derivante dalle spese a carico dello Stato.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF del credito d'imposta per imposte pagate all'estero
Le imposte estere effettivamente pagate e adeguatamente documentate possono essere riconosciute come credito d'imposta in Italia, evitando la doppia imposizione, purché il reddito estero sia correttamente individuato e il pagamento sia provato.
Disciplina della dichiarazione dei redditi e ipotesi di esonero per lavoratori dipendenti
La omessa presentazione della dichiarazione si verifica allorchè da parte del soggetto interessato sussista un obbligo di presentazione. Nel caso di specie il contribuente disponeva del solo reddito da lavoro dipendente corrisposto un unico datore di lavoro... Si tratta di un caso in relazione al quale vi è espresso esonero dall'obbligo della dichiarazione dei redditi...
Quando il contribuente possiede esclusivamente redditi di lavoro dipendente corrisposti da un unico datore di lavoro e ricorrono le condizioni di esonero, la mancata presentazione della dichiarazione non costituisce un ostacolo al riconoscimento di un credito già adeguatamente documentato.
Principio di non aggravamento del procedimento amministrativo
Non possono essere imposti adempimenti meramente formali e superflui quando l'Amministrazione dispone già, attraverso un documento equivalente o più affidabile, delle informazioni necessarie per verificare il diritto del contribuente.
Principio di divieto della doppia imposizione
L'interpretazione delle norme tributarie deve evitare, ove il pagamento dell'imposta estera sia certo e documentato, che lo stesso reddito venga tassato integralmente sia all'estero sia in Italia senza riconoscimento del relativo credito.
Massime di principio
- Il credito per imposte pagate all'estero non dovrebbe essere negato per la sola mancata presentazione della dichiarazione quando il contribuente era esonerato e il reddito, l'imposta estera e il relativo pagamento risultano già da documentazione ufficiale e verificabile.
- Il CUD o altra certificazione del sostituto d'imposta può assolvere, ai fini probatori, una funzione equivalente a quella della dichiarazione quando contiene tutti i dati necessari e proviene da un soggetto terzo affidabile.
- Per ottenere il credito è essenziale conservare prove precise del reddito estero e del pagamento dell'imposta, preferibilmente documenti ufficiali dell'autorità fiscale estera, con le eventuali asseverazioni o legalizzazioni richieste.
- Il principio non consente automaticamente di ignorare ogni obbligo dichiarativo: se la dichiarazione era dovuta, la posizione va valutata alla luce delle specifiche norme applicabili e degli eventuali termini e adempimenti previsti per il credito.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione dovrebbe privilegiare la sostanza del diritto e la prevenzione della doppia imposizione rispetto a formalità prive di effettiva utilità istruttoria.
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