Sentenza del 08/11/2018 n. 428 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Registro- Contratto donazione - Mutuo dissenso - Risoluzione contratto - Effetti tributari - Beneficio fiscale prima casa - Decadenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva donato alla moglie, il 14 maggio 2014, un immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" e, il 19 giugno 2014, aveva acquistato un altro immobile usufruendo nuovamente del beneficio, dichiarando di non essere proprietario di ulteriori immobili. L'8 agosto 2014 egli e la moglie avevano poi risolto consensualmente la donazione mediante mutuo dissenso. L'Ufficio ha ritenuto che tale risoluzione avesse sostanzialmente annullato gli effetti della donazione, sicché al momento del secondo acquisto il contribuente doveva considerarsi ancora titolare del primo immobile e non possedeva i requisiti per la doppia agevolazione. Il contribuente sosteneva invece che il mutuo dissenso non avesse efficacia retroattiva e che, alla data dell'acquisto, non fosse proprietario del primo immobile.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato il recupero delle imposte ordinarie di registro, ipotecarie e catastali, oltre agli accessori, ritenendo non spettanti le agevolazioni "prima casa" sul secondo acquisto. Il Collegio ha distinto gli effetti civilistici da quelli fiscali: sul piano civilistico il mutuo dissenso relativo a un contratto traslativo, quale la donazione immobiliare, non elimina retroattivamente l'effetto traslativo già prodotto; tuttavia, ai fini tributari, donazione e successivo mutuo dissenso sono funzionalmente collegati. Il contribuente non può quindi beneficiare dell'agevolazione per due immobili collegati alla stessa vicenda. È stato inoltre precisato che l'eventuale successiva vendita a terzi è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti. L'Ufficio dovrà tenere conto del pagamento già effettuato dal contribuente il 28 gennaio 2016, comprensivo delle sanzioni ridotte a un terzo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
La disposizione disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. Il beneficio è condizionato al possesso di determinati requisiti e non può essere utilizzato per mantenere o ottenere un trattamento agevolato incompatibile con la titolarità di un altro immobile agevolato.
Articolo 1372 del codice civile
Un contratto può essere sciolto per mutuo consenso
Il mutuo consenso costituisce un autonomo negozio giuridico di secondo grado con cui le parti sciolgono il contratto precedente. Secondo la ricostruzione accolta, nei contratti traslativi l'effetto originario non viene necessariamente cancellato retroattivamente sul piano civilistico.
Articolo 37-bis del d.P.R. n. 600/1973
La questione relativa all'abrogazione della norma antielusiva è stata ritenuta estranea alla fattispecie e non decisiva ai fini della controversia.
Massime di principio
- Quando una donazione immobiliare viene successivamente sciolta con mutuo dissenso, occorre distinguere gli effetti civilistici da quelli tributari: il fatto che il mutuo dissenso non cancelli retroattivamente il trasferimento sul piano civilistico non significa che sia irrilevante ai fini fiscali.
- Per verificare il diritto all'agevolazione prima casa, l'Amministrazione può considerare collegati la donazione e il successivo mutuo dissenso, soprattutto quando la sequenza negoziale produce la disponibilità di due immobili entrambi collegati a benefici fiscali.
- La successiva vendita dell'immobile ottenuto nuovamente tramite mutuo dissenso non elimina necessariamente la situazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti, se la vendita è avvenuta dopo il momento in cui il beneficio è stato richiesto o utilizzato.
- Le agevolazioni prima casa sono benefici condizionati: il contribuente deve possedere e conservare i requisiti previsti dalla legge, e non può utilizzare operazioni negoziali successive per ottenere indirettamente un doppio vantaggio fiscale incompatibile.
- In situazioni analoghe è essenziale ricostruire cronologicamente tutti gli atti, verificare la natura traslativa del contratto originario e valutare il collegamento funzionale tra gli atti, non limitandosi alla loro autonoma qualificazione civilistica.
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