Sentenza del 08/11/2018 n. 297 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Decadenza del potere accertativo per decorso del termine - Riscontri di coerenza esterna ed interna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato i recuperi fiscali fondati sul PVC della Guardia di Finanza e sull'ipotesi che la società avesse partecipato a un piano fraudolento relativo alla vendita di tartufi raccolti o acquistati da altri raccoglitori. L'Ufficio aveva valorizzato, da un lato, riscontri di coerenza esterna collegati alla verifica svolta nei confronti di un altro contribuente e, dall'altro, riscontri di coerenza interna, tra cui corrispettivi non annotati. Sono state inoltre contestate le riprese relative a spese di autotrazione e ristorazione, ritenute non inerenti e non adeguatamente provate.
La decisione
La Commissione ha accolto parzialmente i ricorsi della società e dei due soci, annullando i recuperi fondati sui soli riscontri di coerenza esterna, poiché non erano emersi elementi certi che dimostrassero la partecipazione della società al piano fraudolento ipotizzato dall'Ufficio. Sono invece state confermate le violazioni basate sui riscontri di coerenza interna, in particolare quelle relative a corrispettivi non annotati. È stata inoltre ritenuta non provata l'inerenza delle spese di autotrazione e ristorazione, con conseguente rigetto delle relative contestazioni.
Massime di principio
- Gli elementi acquisiti nei confronti di un altro contribuente possono costituire un indizio, ma non sono normalmente sufficienti, da soli, a dimostrare la partecipazione del soggetto accertato a un piano fraudolento: occorrono riscontri specifici, individualizzati e coerenti.
- La motivazione dell'accertamento deve collegare concretamente le risultanze esterne alla posizione del contribuente; l'assenza di fatti certi sulla sua partecipazione può comportare l'annullamento della ripresa fondata su tali elementi.
- I riscontri interni all'attività del contribuente, come corrispettivi non annotati o irregolarità contabili direttamente riferibili alla sua impresa, possono invece sostenere autonomamente l'accertamento se adeguatamente documentati.
- Le spese deducibili devono essere provate sia nella loro effettiva sostenibilità sia nella loro inerenza all'attività d'impresa; la mera produzione di documenti di spesa non dimostra automaticamente il collegamento con l'attività esercitata.
- Un ricorso può essere accolto solo parzialmente: le diverse riprese fiscali devono essere valutate autonomamente, distinguendo quelle basate su presunzioni esterne non sufficientemente corroborate da quelle fondate su elementi interni e documentati.
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