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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27777/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IRES e altri tributi, relativo all'anno d'imposta 2008, fondato su indagini bancarie sulle movimentazioni di conti riferibili alla società e ai soci/amministratore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo, in sintesi, che: nei conti cointestati dell'amministratore-socio con altri familiari non soci nel 2008, le movimentazioni potessero essere attribuite solo in parte alla società o al socio; una somma di 9.000 euro potesse essere giustificata come retribuzione di un dipendente; i prelevamenti bancomat, di modesta entità, potessero presumersi spese personali; una somma di 3.800 euro potesse essere qualificata come rimborso di un prestito per spese funerarie. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., per errata distribuzione dell'onere della prova e per avere escluso la presunzione fiscale valorizzando la sola contitolarità del conto con parenti; (2) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere ritenuto giustificate le movimentazioni con argomentazioni generiche e senza pretendere dal contribuente una prova analitica dell'estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha ribadito che le indagini bancarie operano sulla base di una presunzione legale relativa a favore dell'erario, superabile solo con prova analitica e specifica da parte del contribuente circa l'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Ha inoltre affermato che la mera cointestazione del conto a un familiare o la generica commistione tra spese familiari e attività d'impresa non basta a escludere l'efficacia della presunzione; occorre prova analitica dell'estraneità delle movimentazioni. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    Prevede una presunzione legale relativa in favore dell'erario sulle risultanze dei conti bancari, utilizzabile per gli accertamenti fiscali; il contribuente può superarla solo con prova analitica della non imponibilità delle singole operazioni.

  • art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'utilizzo delle risultanze bancarie ai fini dell'accertamento e non richiede, per la presunzione legale fiscale, i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA, autorizza l'Amministrazione a fondare la rettifica su indagini bancarie anche su conti cointestati o intestati a terzi, se vi sono elementi sintomatici; il contribuente deve provare analiticamente l'estraneità delle operazioni ai fatti imponibili.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la corretta distribuzione dell'onere della prova: spetta al contribuente superare la presunzione fiscale con prova specifica e puntuale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per escludere che la presunzione legale fiscale debba rispettare i requisiti delle presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    I requisiti di gravità, precisione e concordanza non si applicano alla presunzione legale prevista dalle norme tributarie sulle indagini bancarie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto dall'Agenzia per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Le presunzioni fiscali derivanti da indagini bancarie costituiscono presunzioni legali relative, sicché l'Ufficio può fondare l'accertamento sui movimenti dei conti del contribuente senza dover dimostrare i requisiti propri delle presunzioni semplici.
  • Per superare l'accertamento fondato su movimenti bancari, il contribuente deve offrire una prova analitica e specifica della riferibilità di ogni singola operazione a fatti non imponibili o già tassati; giustificazioni generiche o complessive non sono sufficienti.
  • La mera contitolarità del conto con un parente, o la generica commistione tra esigenze familiari e attività imprenditoriale, non è di per sé idonea a vincere la presunzione fiscale sulle movimentazioni bancarie.
  • In materia di accertamenti bancari, il giudice di merito deve verificare con rigore le prove offerte dal contribuente e dare conto in sentenza delle ragioni per cui ciascuna movimentazione sia ritenuta giustificata o imponibile.
  • Le risultanze di conti intestati a terzi possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento quando emergano elementi sintomatici di collegamento con l'attività d'impresa o con il contribuente verificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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